Corte costituzionale

Ordinanza n. 181/1971

Altra decisione · depositata il 17/11/1971 · relatore Giuseppe Chiarelli

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 34d.lgs. 639/1970

usata come parametro

  • art. 4d.P.R. 1138/1952

citata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio promosso con ricorso del Presidente della Regione

siciliana, notificato il 19 febbraio 1971, depositato in cancelleria il

22 successivo ed iscritto al n.3 del registro ricorsi 1971, per

conflitto di attribuzione sorto a seguito dei decreti rispettivamente

in data 18, 24, 28, 30 novembre, 3 e 20 dicembre 1970, con i quali i

Direttori degli Uffici provinciali del lavoro e della massima

occupazione di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Siracusa e

Ragusa hanno costituito i Comitati provinciali dell'Istituto nazionale

della previdenza sociale previsti dall'art. 34 del decreto legislativo

30 aprile 1970, n. 639.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 13 ottobre 1971 il Giudice relatore

Giuseppe Chiarelli;

uditi gli avvocati Salvatore Villari e Antonino Sansone, per la

Regione siciliana, ed il sostituto avvocato generale dello Stato

Michele Savarese, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che, con ricorso notificato al Presidente del Consiglio

dei ministri il 19 febbraio 1971, il Presidente della Regione siciliana

ha sollevato conflitto di attribuzione in riferimento ai decreti

rispettivamente in data 18, 24, 28, 30 novembre, 3 e 20 dicembre 1970,

con i quali i Direttori degli Uffici provinciali del lavoro e della

massima occupazione di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna,

Siracusa e Ragusa hanno costituito i Comitati provinciali dell'Istituto

nazionale della previdenza sociale previsti dall'art. 34 del decreto

legislativo 30 aprile 1970, n. 639;

che col ricorso si chiede che sia accertato in via preliminare,

quale mezzo al fine, che gli artt. 33, 34 e 35 del predetto decreto

legislativo sono viziati da illegittimità costituzionale per

violazione degli artt. 17, lett. f, e 20 dello Statuto regionale e

degli artt. 1, 2 e 4 delle Norme di attuazione, approvate con decreto

presidenziale 25 giugno 1952, n. 1138, e che, comunque, sia dichiarato

che spetta alla Regione siciliana, in base alle predette norme, il

diritto a che suoi rappresentanti siano chiamati a far parte dei

predetti Comitati provinciali dell'I.N.P.S. e siano conseguentemente

annullati i decreti sopra indicati;

che il Presidente del Consiglio dei ministri si è costituito in

giudizio, con atto notificato al Presidente della Regione l'11 marzo

1971, eccependo in via preliminare l'inammissibilità del ricorso,

perché con esso si sarebbe prospettato un conflitto meramente

virtuale, in quanto con la lamentata omissione, nei decreti impugnati,

della nomina dei rappresentanti della Regione non si sarebbe concretata

una invasione di competenza regionale, e inoltre perché i decreti

stessi sarebbero attuativi dell'art. 34 del citato decreto legislativo

n. 639 del 1970, non impugnato a suo tempo;

che nel merito la difesa del Presidente del Consiglio ha sostenuto

che l'invocata disposizione dell'art. 4 delle Norme di attuazione

sarebbe attualmente inoperante, non essendo state ancora emanate le

norme integrative previste dal secondo comma del medesimo art. 4;

che nella discussione orale le due difese hanno insistito nelle

rispettive tesi.

Considerato che il giudizio per conflitto di attribuzione è stato

validamente proposto perché i decreti di cui trattasi sono stati

impugnati come atti autonomi e lesivi della competenza della Regione,

in quanto, con l'uniformarsi, nel costituire i Comitati provinciali

dell'I.N.P.S., esclusivamente all'art. 34 del decreto legislativo

citato, non hanno dato applicazione all'art. 4 del decreto

presidenziale n. 1138 del 1952, violando cosi gli artt. 17, lett. f, e

20 dello Statuto, di cui il detto art. 4 è norma di attuazione;

che, ai fini della decisione del conflitto, si presenta come

preliminare e strumentale la risoluzione della questione se l'art. 34

del decreto legislativo n. 639 del 1970 non abbia violato le predette

norme statutarie e di attuazione col non prevedere la rappresentanza

della Regione siciliana nei Comitati destinati a operare nella Regione

medesima;

che tale questione è pertanto rilevante nel presente giudizio, e

non è manifestamente infondato il dubbio che nella partecipazione

della Regione al procedimento di nomina dei componenti gli organi

locali degli Istituti di previdenza e nella partecipazione alla loro

attività mediante la rappresentanza prevista dall'art. 4 delle norme

di attuazione possa ravvisarsi, in relazione ai detti Comitati, il modo

di esercizio della competenza in materia di legislazione sociale,

attribuita alla Regione dagli artt. 17, lett. f, e 20 dello Statuto;

che ricorrono pertanto gli estremi perché la Corte, riservata ogni

pronuncia sul merito del ricorso, sollevi davanti a se stessa la

questione di legittimità costituzionale, ai sensi degli artt. 23 e

seguenti della legge 11 marzo 1953, n. 87.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dispone la trattazione innanzi a se stessa della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 34 del decreto legislativo 30

aprile 1970, n. 639, in riferimento agli artt. 17, lett. f, e 20 dello

Statuto per la Regione siciliana e all'art. 4 delle norme di attuazione

(d.P.R. 26 giugno 1952, n. 1138), nella parte in cui non è prevista la

rappresentanza della Regione nei Comitati provinciali dell'Istituto

nazionale della previdenza sociale;

2) ordina il rinvio del presente giudizio perché esso possa essere

trattato congiuntamente alla questione di legittimità costituzionale

di cui al numero precedente;

3) ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia

notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e al Presidente

della Regione siciliana e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere

del Parlamento;

4) ordina che la presente ordinanza sia pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica e nella Gazzetta Ufficiale della Regione

siciliana;

5) assegna alle parti il termine di venti giorni decorrenti dalla

pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica per il deposito delle deduzioni sulla questione di

legittimità costituzionale di cui al numero 1.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 novembre 1971.

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

ECLI:IT:COST:1971:181 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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