Corte costituzionale

Ordinanza n. 180/1995

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 17/05/1995 · relatore Riccardo Chieppa

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 1legge 649/1994
  • art. 2legge 649/1994
  • art. 3legge 649/1994
  • art. 4legge 649/1994
  • art. 6legge 649/1994
  • art. 8legge 649/1994

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4,

commi 2, 3 e 4, 6, comma 10, 8, comma 4 del decreto-legge 25 novembre

1994, n. 649, recante: "Misure urgenti per il rilancio economico ed

occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia privata" promosso

con ricorso della Regione Campania, notificato il 22 dicembre 1994,

depositato in cancelleria il 28 dicembre 1994 ed iscritto al n. 88

del registro ricorsi 1994;

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 15 maggio 1995 il Giudice

relatore Riccardo Chieppa;

Ritenuto che con ricorso notificato in data 22 dicembre 1994, la

Regione Campania ha sollevato questione di legittimità

costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4, commi 2, 3, 4, dell'art. 6,

comma 10, e dell'art. 8, comma 4, del decreto-legge 25 novembre 1994,

n. 649 (Misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei

lavori pubblici e della edilizia privata), in riferimento agli artt.

9, 77, 117, 118 e 130 della Costituzione;

che con riguardo agli artt. 1 e 2 viene denunciato il contrasto

con gli artt. 9, 117 e 118 della Costituzione in ragione della

violazione del generale assetto di competenze stabilito dalla

Costituzione in materia urbanistica e di tutela del paesaggio;

che identiche considerazioni in ordine alla sottrazione delle

competenze istituzionali regionali ed alla invasione delle relative

sfere di attribuzione legislativa ed amministrativa vengono svolte

dalla ricorrente circa il conferimento ad organi statali delle

funzioni di controllo e sostitutive per i provvedimenti di competenza

del sindaco mediante la nomina di commissari ad acta prevista

dall'art. 3 del decreto-legge n. 649 del 1994 che viene ritenuto

pertanto lesivo degli artt. 117, 118 e 130 della Costituzione;

che, inoltre, l'art. 4, commi 1, 2, 3 e 4, del decreto-legge n.

649 del 1994 viene censurato in riferimento agli artt. 117, 118 e 130

della Costituzione in quanto concernente la materia dell'urbanistica,

ed in particolare il procedimento ed il termine per la formazione

degli strumenti urbanistici degli enti locali; l'art. 8 viene

ritenuto lesivo dell'art. 117 della Costituzione in ordine alla

eccessiva analiticità della normativa statale dettata per le

procedure concernenti il rilascio delle concessioni edilizie, ed

infine l'art. 6, comma 10, viene ritenuto lesivo dell'art. 117 della

Costituzione in quanto viola la competenza legislativa ed

amministrativa della Regione in materia di opere pubbliche di

interesse regionale;

che, infine, il giudice remittente ritiene che il decreto-legge

n. 649 del 1994 sia, nel suo complesso, in contrasto con l'art. 77

della Costituzione in quanto la violazione delle competenze regionali

succitate verrebbe a coincidere con il ricorso alla decretazione di

urgenza in assenza dei presupposti giustificativi della stessa;

che nel giudizio dinanzi alla Corte è intervenuto il Presidente

del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale

dello Stato, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile o

comunque respinto;

Considerato che il decreto-legge 25 novembre 1994, n. 649 non è

stato convertito in legge entro il termine di sessanta giorni dalla

sua pubblicazione, come risulta dal comunicato pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale n. 21, serie generale del 26 gennaio 1995;

che, pertanto, in conformità alla giurisprudenza di questa

Corte (v., da ultimo, le ordinanze nn. 148 e 146 del 1995), le

questioni devono essere dichiarate manifestamente inammissibili,

tanto più che il decreto-legge 27 marzo 1995, n. 88, attualmente

vigente ha un contenuto solo parzialmente riproduttivo della

normativa impugnata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4, commi 2, 3 e 4,

dell'art. 6, comma 10 e dell'art. 8, comma 4, del decreto-legge 25

novembre 1994, n. 649 (Misure urgenti per il rilancio economico ed

occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia privata) sollevata,

in riferimento agli artt. 9, 77, 117, 118 e 130 della Costituzione,

dalla Regione Campania con il ricorso in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 15 maggio 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: CHIEPPA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 17 maggio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1995:180 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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