Corte costituzionale

Ordinanza n. 180/1992

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 15/04/1992 · relatore Ugo Spagnoli

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo

comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa

il 31 agosto 1991 dal Giudice per le indagini preliminari presso la

Pretura di Matera nel procedimento penale a carico di Rago Leonardo,

iscritta al n. 717 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 51, prima serie speciale,

dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 4 marzo 1992 il Giudice

relatore Ugo Spagnoli;

Ritenuto che, con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Giudice per

le indagini preliminari presso la Pretura di Matera dubita della

legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, cod. proc.

pen., nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a partecipare

al giudizio abbreviato del giudice per le indagini preliminari presso

la pretura che abbia respinto la richiesta di emissione del decreto

penale di condanna perché inadeguata alla gravità del fatto (nella

specie, per la ritenuta ricorrenza dell'ipotesi della "maggiore

gravità" del reato di emissione di assegni a vuoto prevista

dall'art. 116 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736);

che, ad avviso del giudice rimettente, poiché il rigetto della

richiesta comporta una valutazione del merito dell'imputazione ed un

impulso per la successiva contestazione dell'ipotesi grave nel

decreto di citazione a giudizio emesso dal pubblico ministero,

sarebbero violati i principi dettati in tema di incompatibilità

della legge delega n. 81 del 1987 - e, quindi, gli artt. 76 e 77

della Costituzione - nonché quelli di cui agli artt. 25 e 101 della

Costituzione, che richiedono che chi è chiamato a giudicare sia

alieno dalle suggestioni di convincimenti formatisi anteriormente ed

al di fuori del processo;

che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e

difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, ha chiesto che la

questione sia dichiarata non fondata;

Considerato che con la sentenza n. 502 del 1991 (integrata con

l'ordinanza di correzione n. 104 del 1992), questa Corte ha già

dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato art. 34,

secondo comma, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a

partecipare "al giudizio" del giudice per le indagini preliminari che

ha rigettato la richiesta di decreto di condanna per la ritenuta

inadeguatezza della pena richiesta dal pubblico ministero;

che tale pronuncia si riferisce ad una fattispecie - ricorrenza

dell'ipotesi della "maggiore gravità" del reato di emissione di

assegni a vuoto - identica a quella qui in questione: onde essa è da

intendere nel senso che la ritenuta inadeguatezza della pena include

l'ipotesi in cui essa derivi da inadeguatezza della ipotesi criminosa

contestata;

che non rileva che nel caso in esame l'incompatibilità sia

prospettata rispetto al giudizio abbreviato, anziché al giudizio

dibattimentale, dato che questa Corte ha già chiarito, nella

sentenza n. 401 del 1991, che la locuzione "giudizio" impiegata

nell'art. 34, secondo comma, "è di per sé tale da ricomprendere

qualsiasi tipo di giudizio, cioè ogni processo che in base ad un

esame delle prove pervenga ad una decisione di merito, compreso

quello che si svolge con il rito abbreviato";

che, di conseguenza, poiché la norma, nella parte impugnata con

l'ordinanza in esame, è già stata dichiarata costituzionalmente

illegittima, la presente questione deve essere dichiarata

manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, nn.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del codice

di procedura penale, nella parte in cui non prevede

l'incompatibilità a partecipare al giudizio del giudice per le

indagini preliminari che ha rigettato la richiesta di decreto di

condanna per la ritenuta inadeguatezza della pena richiesta dal

pubblico ministero - norma già dichiarata costituzionalmente

illegittima, per questa parte, con la sentenza n. 502 del 1991,

integrata con l'ordinanza n. 104 del 1992 - sollevata, in riferimento

agli artt. 76, 77, 25 e 101 della Costituzione, dal Giudice per le

indagini preliminari presso la Pretura di Matera con ordinanza del 31

agosto 1991.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 2 aprile 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 15 aprile 1992.

Il cancelliere: FRUSCELLA

ECLI:IT:COST:1992:180 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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