Corte costituzionale

Ordinanza n. 18/1961

Altra decisione · depositata il 31/03/1961 · relatore Mario Cosatti

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 15r.d.l. 765/1926

usata come parametro

citata

  • art. 15r.d.l. 1398/1934
  • art. 10d.P.R. 968/1954

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 15 del R.D.L.

15 aprile 1926, n. 765, concernente provvedimenti per la tutela e lo

sviluppo dei luoghi di cura, di soggiorno o di turismo (convertito

nella legge 10 luglio 1926, n. 1380), promosso con ordinanza 15

febbraio 1960 del Tribunale di Firenze nel procedimento civile tra

l'Associazione calcio fiorentina e l'Azienda autonoma di turismo di

Firenze, iscritta al n. 46 del Registro ordinanze 1960 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 112 del 7 maggio 1960.

Vista la dichiarazione di intervento del Presidente del Consiglio

dei Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 1 marzo 1961 la relazione del

Giudice Mario Cosatti;

uditi l'avv. Paolo Barile, per l'Associazione calcio fiorentina,

l'avv. Aldo Dedin, per l'Azienda autonoma di turismo di Firenze, e il

sostituto avvocato generale dello Stato Giuseppe Guglielmi, per il

Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ritenuto che per l'art. 15 del R.D.L. n. 765 del 1926 i comitati

amministrativi delle aziende autonome di cura, di soggiorno o di

turismo, in caso di insufficienza dei proventi della imposta e del

contributo speciale di cura, potevano essere autorizzati dal Ministero

per l'interno, di concerto con quello per le finanze, ad applicare e

riscuotere speciali contribuzioni da coloro che si giovano degli svaghi

e dei trattenimenti della stazione nei luoghi a questo scopo adibiti;

che con decreto interministeriale 22 novembre 1932 nei territori

della stazione di Firenze e di altre veniva autorizzata l'applicazione

delle speciali contribuzioni di cui sopra;

che con citazione notificata il 18 ottobre 1958 l'Associazione

calcio fiorentina conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Firenze

l'Azienda autonoma di Firenze chiedendo che venisse dichiarata

illegittima la imposizione della speciale contribuzione prevista dal

citato art. 15 e, conseguentemente, ordinata la restituzione della

somma percepita a tale titolo dall'Azienda, somma che a partire dalla

stagione 1947-8 ammonterebbe a lire 162.511.580;

che con ordinanza 15 febbraio 1960 il Tribunale di Firenze ha

sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15 del

R.D.L. n. 765 del 1926 in riferimento all'art. 23 della Costituzione in

quanto: le aliquote massime della speciale contribuzione sono indicate

non già nell'art. 15 del R.D.L. n. 765, ma negli artt. 20 e 21 del

regolamento approvato con R.D. 12 agosto 1927, n. 1615; appare dubbio

che nel decreto-legge siano stabiliti limiti sufficienti per costituire

quel complesso di criteri idonei a disciplinare il potere discrezionale

dell'ente nella determinazione della prestazione obbligatoria; dubbia,

infine, appare l'indicazione dei soggetti passivi della contribuzione

data la locuzione di per sé non univoca al riguardo contenuta nel

regio decreto-legge;

che nel presente giudizio si sono costituite l'Associazione calcio

fiorentina, rappresentata dagli avvocati Paolo Barile, Lando Landolfi e

Elia Clarizia, chiedendo che la Corte voglia dichiarare illegittimo

l'art. 15 del R.D.L. n. 765 del 1926 e l'Azienda autonoma di Firenze,

rappresentata dall'avv. Aldo Dedin, chiedendo che la Corte voglia

dichiarare non fondata la proposta questione di legittimità

costituzionale;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha

chiesto che la questione sia dichiarata non fondata;

che nell'udienza pubblica gli avvocati Barile e Dedin hanno

confermato le proprie richieste e il sostituto avvocato generale

Guglielmi ha a sua volta confermato le proprie conclusioni pur

rimettendosi alla Corte per eventuale ordinanza di rinvio al Tribunale

di Firenze, tenuto presente che l'art. 15 del R. D. L. n. 765 del 1926

ha subito successive modificazioni, indicate in udienza dall'avv.

Dedin;

Considerato che il primo comma dell'art. 15 del R.D.L. n. 765 del

1926 risulta sostituito con l'articolo unico del R.D.L. 12 luglio

1934, n. 1398 (convertito nella legge 18 aprile 1935, n. 785), e, di

poi, con l'art. 10 del D.P.R. 19 agosto 1954, n. 968, concernente il

decentramento dei servizi del Ministero dell'interno;

considerato altresì che nelle more del giudizio è stato

pubblicato il D.P.R. 27 agosto 1960, n. 1042, concernente il

riordinamento delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo;

che, pertanto, si rende necessaria la precisa indicazione delle

norme che si ritengono viziate di illegittimità costituzionale,

nonché una nuova valutazione sul punto della rilevanza della questione

sottoposta a questa Corte.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina che gli atti siano restituiti al Tribunale di Firenze,

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 23 marzo 1961.

GIUSEPPE CAPPI - GASPARE AMBROSINI -

MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO

GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO -

ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER -

GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI.

ECLI:IT:COST:1961:18 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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