Corte costituzionale

Ordinanza n. 178/1998

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 20/05/1998 · relatore Guido Neppi Modona

Norme in gioco

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di ammissibilità del conflitto di attribuzione tra

poteri dello Stato, sollevato dal deputato al Parlamento Vittorio

Sgarbi, con ricorso depositato il 27 dicembre 1997, iscritto al n.

84 del registro ammissibilità conflitti, nei confronti del giudice

per le indagini preliminari presso il tribunale di Roma e del

Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Milano.

Udito nella camera di consiglio dell'11 marzo 1998 il giudice

relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che il ricorrente, premesso di essere membro del

Parlamento da due legislature e di avere in tale sua qualità

partecipato ad una manifestazione politica a Milano il 27 marzo 1996

in vista delle successive elezioni dell'aprile 1996, espone di essere

stato querelato per il delitto di diffamazione a mezzo stampa per le

opinioni espresse nel corso di quella manifestazione politica,

successivamente riportate da alcuni organi di stampa, tra cui i

quotidiani "La Repubblica" e "Il Corriere della Sera";

che il ricorrente lamenta che i procedimenti penali intentati nei

suoi confronti - rispettivamente a Roma e Milano - si pongono in

contrasto con le norme costituzionali "sulla libertà di espressione

del pensiero (art. 21) e sull'insindacabilità delle opinioni

espresse dai membri del Parlamento (art. 68)";

che "i funzionari dell'ordine di cui all'art. 104 della

Costituzione" - individuabili nel giudice per le indagini preliminari

del tribunale di Roma che ha sottoscritto il decreto che dispone il

giudizio e nel sostituto procuratore della Repubblica presso il

tribunale di Milano che ha presentato richiesta di rinvio a giudizio

- mediante tali comportamenti avrebbero aperto, ad avviso del

ricorrente, un "non più tollerabile" conflitto con il Parlamento,

tale da richiedere l'intervento della Corte costituzionale;

che, in particolare, il Parlamento sarebbe stato privato del

potere-dovere di accertare l'insindacabilità del comportamento del

ricorrente, nonostante l'espressa richiesta presentata in tal senso

all'autorità giudiziaria;

che, ad avviso del ricorrente, sussiste il diritto del singolo

membro del Parlamento di proporre ricorso per conflitto di

attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti dell'autorità

giudiziaria dal momento che analogo diritto sarebbe riconosciuto a

ciascun componente dell'ordine giudiziario;

che, in definitiva, il ricorrente chiede che la Corte dichiari

che "con i comportamenti denunciati i funzionari dell'ordine di cui

all'art. 104 della Costituzione hanno avviato un conflitto contro il

Parlamento per inficiarne le prerogative, (...) con conseguente

violazione della Costituzione e inesistenza giuridica degli atti

posti in essere in tale guerra".

Considerato che, alla stregua della costante giurisprudenza di

questa Corte (v. da ultimo sentenza n. 265 del 1997), la potestà di

dichiarare, a norma dell'art. 68, primo comma, Cost., che l'opinione

espressa da un membro del Parlamento è qualificabile come esercizio

delle funzioni parlamentari, con l'effetto di precludere una diversa

qualificazione ad opera del giudice, è attribuita esclusivamente

alla Camera di appartenenza;

che, di conseguenza, "solo l'esercizio in concreto, da parte

della Camera di appartenenza del parlamentare, della propria

potestà" produce "l'effetto inibitorio dell'inizio o della

prosecuzione di qualsiasi giudizio di responsabilità, penale o

civile per il risarcimento dei danni" (v. sentenze n. 265 del 1997 e

n. 129 del 1996), ferma restando la facoltà dell'autorità

giudiziaria che procede di provocare il controllo della Corte

costituzionale sollevando conflitto di attribuzione "per vizi del

procedimento oppure per omessa o erronea valutazione dei presupposti

di volta in volta richiesti per il valido esercizio" della potestà

del Parlamento (v. sentenze n. 1150 del 1988 e n. 443 del 1993);

che, sino a che la Camera di appartenenza del parlamentare non

abbia deliberato in merito, il potere di valutare incidentalmente la

sindacabilità delle opinioni espresse dal parlamentare spetta

all'autorità giudiziaria che procede, ferma restando la facoltà del

membro del Parlamento di sollecitare il riesame della valutazione

operata dall'autorità giudiziaria mediante gli ordinari mezzi di

impugnazione (v. sentenza n. 265 del 1997);

che la Corte costituzionale può essere chiamata ad intervenire

solo a posteriori quando risulti da atti formali un contrasto tra la

valutazione della Camera di appartenenza del parlamentare e quella

dell'autorità giudiziaria;

che nel caso di specie, in assenza di una deliberazione della

Camera dei deputati che abbia dichiarato l'insindacabilità delle

opinioni espresse dal deputato Sgarbi, il presupposto oggettivo del

conflitto non si è realizzato;

che pertanto il presente ricorso va dichiarato inammissibile, per

assenza attuale della materia di un conflitto.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione fra poteri

dello Stato sollevato dal deputato al Parlamento Vittorio Sgarbi nei

confronti del giudice per le indagini preliminari del tribunale di

Roma e del Procuratore della Repubblica presso il tribunale di

Milano, con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'8 maggio 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Neppi Modona

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 20 maggio 1998.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1998:178 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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