Corte costituzionale

Ordinanza n. 177/2001

Altra decisione · depositata il 31/05/2001 · relatore Massimo Vari

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato

sorto a seguito della delibera della Camera dei deputati del 17

novembre 1999 relativa alla insindacabilità delle opinioni espresse

dall'on. Vittorio Sgarbi neiconfronti del dott. Antonio Tricoli,

promosso dalla Corte di appello di Roma con ricorso depositato il 28

novembre 2000 ed iscritto al n. 172 del registro ammissibilità

conflitti.

Udito nella camera di consiglio del 21 marzo 2001 il giudice

relatore Massimo Vari.

Ritenuto che, con ordinanza del 20 ottobre 2000, la Corte

d'appello di Roma - investita di un giudizio di risarcimento danni

promosso nei confronti del deputato Vittorio Sgarbi, in relazione

alle frasi da quest'ultimo pronunciate nel corso di una trasmissione

televisiva, ritenute diffamatorie dall'attore - ha sollevato

conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della

Camera dei deputati in relazione alla deliberazione con la quale

l'Assemblea, nella seduta del 17 novembre 1999, ha dichiarato che i

fatti per i quali è in corso il procedimento civile concernono

opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle

sue funzioni, in quanto tali insindacabili, ai sensi dell'art. 68,

primo comma, della Costituzione;

che il giudice ricorrente ritiene che la deliberazione di

insindacabilità riguarderebbe dichiarazioni per le quali non

sussisterebbe il necessario nesso con la funzione parlamentare e

menomerebbe, pertanto, la sfera di attribuzioni dell'autorità

giudiziaria investita del procedimento.

Considerato che, in questa fase, la Corte è chiamata, ai sensi

dell'art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87,

a delibare esclusivamente se il ricorso sia ammissibile, valutando,

senza contraddittorio tra le parti, se sussistono i requisiti

soggettivo e oggettivo di un conflitto di attribuzione tra poteri

dello Stato, impregiudicata ogni definitiva decisione, anche in

ordine all'ammissibilità;

che, quanto al requisito soggettivo, la Corte d'appello di

Roma è legittimata a sollevare il conflitto in quanto competente a

dichiarare definitivamente, in relazione al procedimento del quale è

investita, la volontà del potere cui appartiene, in ragione della

posizione di indipendenza, costituzionalmente garantita, nella quale

i singoli organi giurisdizionali svolgono le proprie funzioni;

che, parimenti, la Camera dei deputati, che ha deliberato la

insindacabilità delle opinioni espresse da un proprio membro, è

legittimata ad essere parte del conflitto, in quanto organo

competente a dichiarare in viadefinitiva la volontà del potere che

rappresenta;

che, sotto il profilo oggettivo, sussiste la materia del

conflitto, dal momento che il giudice ricorrente lamenta la lesione

della propria sfera di attribuzioni, costituzionalmente garantita, da

parte della citata deliberazione della Camera dei deputati;

che, potendosi ricavare dall'ordinanza della Corte d'appello

"le ragioni di conflitto" e "le norme costituzionali che regolano la

materia", come richiesto dall'art. 26 delle norme integrative per i

giudizi avanti la Corte costituzionale, la stessa appare idonea a

promuovere il presente giudizio.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo

1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dalla Corte

d'appello di Roma nei confronti della Camera dei deputati con il

ricorso indicato in epigrafe;

Dispone:

a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione

della presente ordinanza alla Corte d'appello di Roma, ricorrente;

b) che, a cura della ricorrente, il ricorso e la presente

ordinanza siano notificati alla Camera dei deputati, in persona del

suo Presidente, entro il termine di sessanta giorni dalla

comunicazione, per essere poi depositati presso la cancelleria della

Corte entro venti giorni dalla notifica.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 23 maggio 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Vari

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 31 maggio 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2001:177 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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