Corte costituzionale

Ordinanza n. 177/1998

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 20/05/1998 · relatore Guido Neppi Modona

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di ammissibilità dei conflitti di attribuzione tra

poteri dello Stato, sollevati, con ricorso depositato il 9 settembre

1997 dal deputato al Parlamento Vittorio Sgarbi, e con ricorso

depositato il 20 gennaio 1998 dalla Camera dei deputati,

rispettivamente iscritti al n. 80 e al n. 86 del registro

ammissibilità conflitti, nei confronti del tribunale civile di

Ferrara e del giudice istruttore del predetto tribunale;

Udito nella camera di consiglio dell'11 marzo 1998 il giudice

relatore Guido Neppi Modona;

Ritenuto che con ricorso in data 9 settembre 1997 il deputato

Vittorio Sgarbi, premesso di essere stato citato in una causa civile

di risarcimento danni conseguenti ad una intervista rilasciata dal

ricorrente, lamenta che il giudice istruttore del tribunale di

Ferrara, con ordinanza in data 31 luglio 1997, abbia deciso la

prosecuzione del procedimento civile e disposto l'assunzione dei

mezzi di prova richiesti dall'attore, sebbene la Camera dei deputati

avesse deliberato che le opinioni espresse dal ricorrente rientravano

nell'esercizio delle funzioni parlamentari;

che il ricorrente chiede pertanto che la Corte, dichiarata

l'ammissibilità del ricorso, risolva il conflitto ripristinando il

diritto dei membri del Parlamento a non essere chiamati a rispondere

delle opinioni espresse in presenza di una deliberazione di

insindacabilità della Camera di appartenenza;

che il ricorrente afferma, in ordine al suo diritto a ricorrere

alla Corte per denunciare il conflitto tra poteri dello Stato, che

essendo i singoli organi giurisdizionali legittimati ad essere parte

nei conflitti di attribuzione, analoga legittimazione non può essere

negata ai singoli parlamentari "aggrediti" da comportamenti degli

organi giudiziari che attentano alle prerogative parlamentari;

che, successivamente alla presentazione del predetto ricorso, la

Camera dei deputati ha, a sua volta, in data 7 gennaio 1998,

proposto ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato

nei confronti del tribunale civile di Ferrara e del giudice

istruttore del medesimo tribunale in relazione alla medesima vicenda

processuale;

che con tale ricorso la Camera dei deputati espone che, sebbene

fosse stata affermata con deliberazione in data 14 settembre 1995

l'insindacabilità delle opinioni espresse dal deputato Sgarbi, il

tribunale di Ferrara aveva egualmente proceduto nello svolgimento del

procedimento civile;

che, in particolare, con ordinanza collegiale in data 5 febbraio

1997 il tribunale di Ferrara aveva rimesso la causa al giudice

istruttore per la prosecuzione dell'istruttoria e questi con

ordinanza in data 25 luglio 1997 aveva fissato udienza per

l'assunzione delle prove ammesse;

che la Camera ricorrente deduce che il giudice istruttore del

tribunale di Ferrara ha ecceduto i limiti delle proprie attribuzioni,

invadendo la sfera di potestà costituzionalmente garantita alla

Camera stessa dall'art. 68, primo comma, della Costituzione, e

pertanto chiede alla Corte: di dichiarare che il tribunale di Ferrara

e il giudice istruttore del predetto tribunale non potevano

proseguire nel giudizio civile di responsabilità nei confronti del

deputato Sgarbi; di dichiarare che spetta alla competenza esclusiva

della Camera pronunciarsi sulla sindacabilità dei comportamenti dei

suoi componenti ai sensi dell'art. 68, primo comma, della

Costituzione; di annullare tutti gli atti compiuti dal tribunale di

Ferrara dopo la deliberazione di insindacabilità della Camera in

data 14 settembre 1995.

Considerato che i ricorsi vanno riuniti in quanto la materia dei

conflitti è oggettivamente identica e si riferisce al medesimo

giudizio civile;

che in questa fase del giudizio la Corte è chiamata a decidere

preliminarmente, senza contraddittorio, a norma dell'art. 37, terzo e

quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, se i ricorsi siano

ammissibili, in quanto esista la materia di un conflitto la cui

risoluzione spetti alla sua competenza, in riferimento ai requisiti

soggettivi e oggettivi richiamati dal primo comma dello stesso

articolo;

che, con riferimento al ricorso proposto dalla Camera dei

deputati, la ricorrente è legittimata a sollevare il conflitto, in

quanto organo competente a dichiarare definitivamente la propria

volontà in ordine all'applicabilità dell'art. 68, primo comma,

Cost;

che al tribunale di Ferrara va riconosciuta la legittimazione

passiva, in quanto organo competente a dichiarare definitivamente la

volontà del potere cui appartiene, nell'ambito delle funzioni

giurisdizionali ad esso attribuite per la decisione sulla domanda di

risarcimento del danno avanzata in sede civile;

che, per quanto attiene al profilo oggettivo, la ricorrente

lamenta la lesione di attribuzioni ad essa spettanti in base alla

Costituzione;

che, per quanto riguarda il ricorso proposto personalmente dal

deputato Sgarbi, l'attribuzione che può essere difesa mediante lo

strumento del conflitto costituzionale è la potestà riconosciuta

alla Camera di dichiarare che l'opinione espressa da un proprio

componente rientra nella sfera della insindacabilità (cfr. sentenze

n. 265 del 1997, n. 443 del 1993 e n. 1150 del 1988), sicché

l'organo costituzionale legittimato a sollevare conflitto con

l'autorità giudiziaria è esclusivamente la Camera di appartenenza,

e non anche il singolo parlamentare;

che il parlamentare non rimane comunque privo di tutela in ordine

alla posizione soggettiva di irresponsabilità riconosciutagli

dall'art. 68, primo comma, Cost.: ove l'autorità giudiziaria

continui a procedere malgrado l'intervenuta deliberazione di

insindacabilità della Camera, il membro del Parlamento può infatti

ricorrere agli opportuni rimedi endoprocessuali per ottenere che lo

stesso organo procedente o altre istanze giudiziarie prendano atto

della deliberazione parlamentare, salva la facoltà dell'autorità

giudiziaria di sollevare a sua volta conflitto di attribuzione

davanti a questa Corte (v. sentenza n. 265 del 1997);

che il conflitto sollevato dal deputato Sgarbi è circoscritto ai

rapporti tra prerogative parlamentari e autorità giudiziaria

delineati dall'art. 68, primo comma, Cost., restando impregiudicata

la questione se in altre situazioni siano configurabili attribuzioni

individuali di potere costituzionale, per la cui tutela il singolo

parlamentare sia legittimato a ricorrere allo strumento del conflitto

tra poteri dello Stato.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara ammissibile il conflitto di

attribuzione sollevato dalla Camera dei deputati nei confronti del

tribunale civile di Ferrara e del giudice istruttore presso il

predetto tribunale con il ricorso indicato in epigrafe;

Dispone: a) che la cancelleria della Corte dia immediata

comunicazione alla Camera dei deputati, ricorrente, della presente

ordinanza; b) che, a cura della ricorrente, il ricorso e la presente

ordinanza siano notificati al tribunale civile di Ferrara e al

giudice istruttore presso il predetto tribunale entro dieci giorni

dalla comunicazione;

Dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione

sollevato dal deputato al Parlamento Vittorio Sgarbi, depositato il 9

settembre 1997.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'8 maggio 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Neppi Modona

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 20 maggio 1998.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1998:177 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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