Corte costituzionale

Ordinanza n. 177/1985

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 25/05/1985 · relatore Aldo Corasaniti

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio promosso con ricorso del Presidente della Regione

Sicilia, notificato il 1 luglio 1976, depositato in cancelleria il 6

successivo ed iscritto al n. 31 del registro ricorsi 1976, per

conflitto di attribuzione sorto a seguito della lettera del Ministero

delle Finanze in data 7 aprile 1976, n. 6/470/76, concernente la

spettanza delle quote di compartecipazione delle tasse di circolazione

degli autoveicoli immatricolati nelle provincie siciliane.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 16 aprile 1985 il Giudice

relatore Aldo Corasaniti.

Ritenuto che il Presidente della Regione siciliana, con ricorso

notificato il 1 luglio 1976, ha sollevato conflitto di attribuzione nei

confronti dello Stato, in relazione agli artt. 36, 43 e 20 dello

Statuto, avverso la nota del Ministero delle Finanze 7 aprile 1976, con

la quale è stata respinta la richiesta di impartire all'A.C.I.

istruzioni per il versamento, a favore della Regione, dell'intero

provento della tassa erariale di circolazione relativa ai veicoli

immatricolati in Sicilia, per effetto dell'abolizione della

compartecipazione delle Provincie al gettito del suddetto tributo,

disposta con il d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 638;

che il Presidente del Consiglio dei ministri ha resistito al

ricorso, eccependone l'inammissibilità per tardività e, in subordine,

l'infondatezza;

Considerato che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 39

della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 27 delle norme integrative 16 marzo

1956, il ricorso per conflitto di attribuzione promosso dalla Regione

nei confronti dello Stato deve essere notificato al Presidente del

Consiglio dei ministri entro 60 giorni a decorrere dalla pubblicazione,

notificazione o piena conoscenza dell'atto impugnato;

che la nota 7 aprile 1976, n. 6/470/76, del Ministero delle

finanze, avverso la quale è proposta impugnazione, risulta pervenuta

alla Regione Sicilia - Assessorato alle finanze in data 14 aprile 1976,

come da timbro recante la suddetta intestazione, la data ed il n. 15615

di protocollo apposto a margine del primo foglio della nota

ministeriale, mentre il ricorso è stato notificato al Presidente del

Consiglio dei ministri il 1 luglio 1976, e quindi oltre il termine di

sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto da parte di organo

della Regione Sicilia (tale è l'Assessore: cfr. artt. 12, 13 e 20

dello Statuto siciliano);

che appare irrilevante la deduzione della ricorrente secondo la

quale la conoscenza della nota sarebbe stata acquisita dal Presidente

della Regione soltanto in data 4 maggio, a seguito di inoltro

effettuato dall'Assessorato il 30 aprile 1976, in quanto, secondo la

più recente giurisprudenza di questa Corte, la piena conoscenza

dell'atto da parte della Regione deve ritenersi verificata nel momento

in cui l'atto stesso è pervenuto all'assessorato competente, o

comunque è conosciuto dal predetto, non valendo la tardiva

comunicazione fatta dall'Assessore al Presidente della Regione a

spostare la decorrenza del termine (cfr. sentenze n. 3 e n. 51 del

1978);

che pertanto il ricorso va dichiarato manifestamente inammissibile;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente inammissibile il ricorso per conflitto di

attribuzione proposto dalla Regione Sicilia contro lo Stato, in

relazione alla nota 7 aprile 1976, n. 6/470/76, del Ministero delle

finanze.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 maggio 1985.

F.to: GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO

REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -

ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -

ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO

ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -

GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO

GRECO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1985:177 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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