Corte costituzionale

Ordinanza n. 175/1999

Questione dichiarata infondata · depositata il 18/05/1999 · relatore Gustavo Zagrebelsky

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 4,

della legge 19 novembre 1990, n. 341 (Riforma degli ordinamenti

didattici universitari), come modificato dall'art. 17, comma 116,

della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento

dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di

controllo), promossi con ordinanze emesse l'11 marzo (n. 3

ordinanze), il 29 gennaio, l'11 marzo (n. 4 ordinanze), il 12

febbraio (n. 3 ordinanze), il 29 gennaio e l'11 marzo 1998 (n. 7

ordinanze) dal Tribunale amministrativo regionale della Liguria, il 4

giugno 1998 dal Tribunale amministrativo regionale della Puglia, l'11

marzo (n. 6 ordinanze), il 12 febbraio, l'11 marzo, il 12 febbraio e

l'11 marzo 1998 dal Tribunale amministrativo regionale della Liguria

e il 4 giugno 1998 dal Tribunale amministrativo regionale della

Puglia, rispettivamente iscritte ai nn. da 767 a 773, da 793 a 805,

da 812 a 819, 824, 831 e 836 del registro ordinanze 1998 e pubblicate

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 43, 44, 45 e 46, prima

serie speciale, dell'anno 1998.

Visti gli atti di costituzione di Daniele Ferrari ed altro, di

Stefano Pavanetto ed altri nonché gli atti di intervento del

Presidente del Consiglio dei Ministri.

Udito nella camera di consiglio del 10 marzo 1999 il giudice

relatore Gustavo Zagrebelsky.

Ritenuto che, con trentuno ordinanze di identico o analogo

contenuto, i Tribunali amministrativi regionali della Liguria (r.o.

nn. 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 793, 794, 795, 796, 797, 798,

799, 800, 801, 802, 803, 804, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819,

824 e 831 del 1998) e della Puglia (r.o. nn. 805 e 836 del 1998),

hanno sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art.

9, comma 4, della legge 19 novembre 1990, n. 341 (Riforma degli

ordinamenti didattici universitari), come modificato dall'art. 17,

comma 116, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo

snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di

decisione e di controllo) - che ha attribuito al Ministro

dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica il potere

di determinare la limitazione degli accessi ai corsi di laurea

universitari - in riferimento al principio costituzionale della

riserva relativa di legge nella materia, nonché agli artt. 33 e 34

della Costituzione;

che i giudici rimettenti ritengono la questione rilevante,

trattandosi di giudizi promossi da studenti non ammessi alla

immatricolazione al primo anno dei corsi di laurea per i quali le

rispettive università hanno stabilito un numero massimo di

iscrizioni e l'amministrazione ha dettato, con il decreto

ministeriale 21 luglio 1997, n. 245 (Regolamento recante norme in

materia di accessi all'istruzione universitaria e di connesse

attività di orientamento), norme regolamentari che trovano,

dichiaratamente, supporto normativo nella disposizione impugnata;

che secondo tutte le ordinanze di rimessione, in materia di

accesso agli studi, anche universitari, sussisterebbe, in base agli

artt. 33 e 34 della Costituzione, una riserva relativa di legge che

consente al legislatore ordinario di demandare ad altre fonti la

disciplina della materia stessa, ma soltanto previa determinazione di

una serie di precetti idonei a vincolare e indirizzare la normazione

secondaria, o, comunque, previa individuazione delle linee essenziali

della disciplina, come precisato dalla giurisprudenza costituzionale;

che in tutti i giudizi di fronte alla Corte costituzionale

(tranne in quelli di cui al r.o. nn. 824 e 831 del 1998) è

intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e

difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, sostenendo

l'infondatezza della questione;

che in alcuni giudizi (r.o. nn. 816 e 819 del 1998) si sono

costituite le parti private, aspiranti studenti ricorrenti nei

giudizi a quibus chiedendo l'accoglimento della questione per la

violazione dei principi costituzionali richiamati.

Considerato che le trentuno ordinanze di rinvio propongono, in

termini identici o analoghi tra loro, un'unica questione di

costituzionalità e che pertanto i relativi giudizi possono essere

riuniti e definiti con unica decisione;

che le anzidette ordinanze sollevano la medesima questione di

legittimità costituzionale già decisa da questa Corte con la

sentenza n. 383 del 1998 di non fondatezza e con l'ordinanza n. 103

del 1999 di manifesta infondatezza;

che nelle ordinanze di rimessione non sono addotti profili o

motivi nuovi che possano indurre il giudice delle leggi a mutare il

precedente indirizzo giurisprudenziale;

che pertanto la questione di legittimità costituzionale è

manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della

questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 4, della

legge 19 novembre 1990, n. 341 (Riforma degli ordinamenti didattici

universitari), come modificato dall'art. 17, comma 116, della legge

15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento

dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di

controllo), sollevata, in riferimento agli artt. 33 e 34 della

Costituzione, dai Tribunali amministrativi regionali della Liguria e

della Puglia, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 maggio 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Zagrebelsky

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 18 maggio 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1999:175 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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