Corte costituzionale

Ordinanza n. 173/2001

Altra decisione · depositata il 31/05/2001 · relatore Fernanda Contri

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 4-bislegge 832/1986

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4-bis, comma 1,

del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 832 (Misure urgenti in materia

di contratti di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da

quello di abitazione), convertito nella legge 6 febbraio 1987, n. 15,

promosso con ordinanza emessa il 29 marzo 1999 dal pretore di Roma

nel procedimento civile vertente tra lo Stato francese e Trozzi

Trombadori Fulvia ed altri, iscritta al n. 182 del registro ordinanze

2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18, 1a

serie speciale, dell'anno 2000.

Visti gli atti di costituzione dello Stato francese e di Trozzi

Trombadori Fulvia ed altri nonché l'atto di intervento del

Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 6 marzo 2001 il giudice relatore

Fernanda Contri;

Uditi l'avvocato Agatino Alajmo per lo Stato francese, Sergio

Barenghi per Trozzi Trombadori Fulvia ed altri e l'avvocato dello

Stato Paolo Cosentino per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che, nel corso di un giudizio avente ad oggetto il

rilascio di un immobile per finita locazione, il pretore di Roma, con

ordinanza emessa il 29 marzo 1999, ha sollevato, in riferimento

all'art. 42 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 4-bis comma 1, del decreto-legge 9 dicembre

1986, n. 832 (Misure urgenti in materia di contratti di locazione di

immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione), convertito

nella legge 6 febbraio 1987, n. 15;

che, ad avviso del giudice rimettente, la indicata norma,

dettando una disciplina particolare per gli studi d'artista soggetti

a vincolo storico-artistico, rispetto ai quali è precluso il

rilascio, realizzerebbe in concreto una proroga con effetti

permanenti, senza possibilità per il proprietario di riottenere la

disponibilità del bene locato né di trarne una remunerazione

adeguata alle variazioni di mercato, pur nel rispetto del vincolo di

destinazione;

che, pertanto, l'inesigibilità della prestazione

restitutoria costituirebbe, ad avviso del giudice a quo una forma di

espropriazione senza indennizzo, che comprometterebbe e

vanificherebbe il diritto di proprietà, in contrasto con la garanzia

costituzionale prevista dall'art. 42 della Costituzione, come, del

resto, era stato già rilevato nel corso dei lavori preparatori della

legge di conversione;

che si è costituito nel giudizio innanzi alla Corte lo Stato

francese, attore nel giudizio a quo il quale ha insistito per la

declaratoria di illegittimità costituzionale della norma impugnata

sulla base di argomentazioni sostanzialmente analoghe a quelle

contenute nell'ordinanza di rimessione, sottolineando come

l'inibizione sine die del provvedimento di rilascio equivalga a

svuotare di contenuto il diritto di proprietà, dal momento che non

sarebbe consentito al proprietario l'esercizio di alcuno dei diritti

ad esso connessi;

che nel presente giudizio si sono costituiti anche gli eredi

del pittore Francesco Trombadori, convenuti nel giudizio a quo,

chiedendo, in via preliminare, che la questione sia dichiarata

inammissibile per difetto di motivazione dell'ordinanza di rimessione

- nella quale non vi sarebbe alcun riferimento ai vincoli di

inamovibilità, di custodia e di conservazione dei luoghi e degli

oggetti -, ovvero che sia disposta la restituzione degli atti al

rimettente, a causa della intervenuta emanazione del decreto

legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (Testo unico delle disposizioni

legislative in materia di beni culturali e ambientali), il quale ha

nuovamente disciplinato la materia in oggetto;

che, nel merito, la medesima parte sostiene la infondatezza

della questione, in quanto il vincolo artistico non sarebbe idoneo ad

impedire l'utilizzazione economica del bene e tenuto conto della

superiorità della tutela dei beni culturali rispetto ai diritti e

agli interessi dei privati;

che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, concludendo per la infondatezza della questione;

che, in prossimità dell'udienza, la parte attrice nel

giudizio a quo e le parti in esso convenute hanno depositato memorie

per illustrare più ampiamente le ragioni già dedotte nei rispettivi

atti di costituzione e per replicare alle osservazioni reciprocamente

svolte.

Considerato che, successivamente all'ordinanza di rimessione, è

entrato in vigore il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490

(Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni

culturali e ambientali), il quale all'art. 3 include gli studi

d'artista nelle categorie speciali di beni culturali e all'art. 52

determina forme di protezione analoghe a quelle previste dalla

disposizione impugnata, che è stata espressamente abrogata

dall'art. 166, comma 1, del medesimo decreto legislativo;

che spetta al giudice a quo verificare se la nuova normativa

possa produrre effetti nel giudizio innanzi ad esso pendente e

riesaminare, quindi, la rilevanza della questione;

che pertanto gli atti devono essere restituiti al giudice

rimettente.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al pretore di Roma.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 23 maggio 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Contri

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in Cancelleria il 31 maggio 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2001:173 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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