Corte costituzionale

Ordinanza n. 171/1997

Altra decisione · depositata il 05/06/1997 · relatore Carlo Mezzanotte

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio sull'ammissibilità del conflitto di attribuzione tra

poteri dello Stato sollevato da Bernardini Rita, Fiori Raffaella,

Sabatano Mauro, nella qualità di promotori e presentatori dei

referendum abrogativi in tema di Ordine dei giornalisti, incarichi

extragiudiziari dei magistrati, carriera dei magistrati, esercizio

della caccia, obiezione di coscienza e "golden share", nei confronti

della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la

vigilanza dei servizi radiotelevisivi, del Parlamento, della Camera

dei deputati, del Senato della Repubblica e del Governo, sorto a

seguito del regolamento adottato il 20 maggio 1997 dalla Commissione

parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi

radiotelevisivi che fissa le regole cui la concessionaria del

servizio pubblico radiotelevisivo dovrà attenersi nella

predisposizione delle trasmissioni da effettuarsi in occasione della

campagna referendaria riguardante i referendum indetti per il 15

giugno 1997, con ricorso depositato il 24 maggio 1997 ed iscritto al

n. 74 del registro ammissibilità conflitti.

Udito nella camera di consiglio del 2 giugno 1997 il giudice

relatore Carlo Mezzanotte.

Ritenuto che Rita Bernardini, Raffaella Fiori e Mauro Sabatano, con

ricorso depositato il 24 maggio 1997, nella qualità di presentatori

e promotori dei referendum abrogativi concernenti la disciplina

dell'Ordine dei giornalisti, degli incarichi extragiudiziari e della

carriera dei magistrati, dell'esercizio della caccia, dell'obiezione

di coscienza e della "golden share" indetti per il 15 giugno 1997 con

d.P.R. 15 aprile 1997, sollevano conflitto di attribuzione nei

confronti della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e

la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, del Parlamento, della

Camera dei deputati, del Senato della Repubblica e del Governo, in

riferimento al regolamento adottato in data 20 maggio 1997, con il

quale la Commissione parlamentare ha fissato i criteri e le modalità

per la trasmissione delle tribune referendarie da parte della

concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, chiedendone

l'annullamento limitatamente all'art. 2, comma 1, lettere a) e b);

che tale regolamento, ad avviso dei ricorrenti, oltre ad un ciclo

di confronti per ciascuno dei quesiti referendari e ad uno di appelli

ai votanti, entrambi riservati ai comitati promotori e ai comitati

per il NO, ne prevederebbe un altro di quattro dibattiti al quale

potrebbero partecipare i soli gruppi parlamentari, anche se

costituiti in un solo ramo del Parlamento e non anche i comitati

promotori;

che tali disposizioni sarebbero lesive delle attribuzioni dei

ricorrenti, perché sarebbe affidato ai soli gruppi parlamentari il

potere di rappresentanza delle posizioni referendarie in occasione

dei citati dibattiti, in contrasto con l'art. 52 della legge 25

maggio 1970, n. 352, che, in materia di propaganda referendaria,

riconosce le medesime facoltà ai partiti o gruppi politici

rappresentati in Parlamento e ai promotori del referendum considerati

questi ultimi come gruppo unico;

che, secondo i ricorrenti, la partecipazione dei soli gruppi

parlamentari ai dibattiti di cui all'art. 2, comma 1, lettera a) del

regolamento impugnato, si baserebbe "sull'indimostrato e

presumibilmente erroneo presupposto" che tali gruppi si ripartiscano

equamente tra i SI ed i NO, con conseguente violazione della par

condicio tra i sostenitori dei due schieramenti, e non terrebbe

comunque conto del fatto che i gruppi ammessi sono espressione del

Parlamento, il quale, in quanto titolare della potestà legislativa,

si porrebbe, nel sistema costituzionale, in posizione antitetica a

quella del comitato promotore;

che un'ulteriore lesione delle attribuzioni dei ricorrenti

andrebbe individuata nel ritardo con il quale la Commissione

parlamentare ha approvato la regolamentazione delle tribune

referendarie, in relazione alla data di inizio del periodo di

campagna referendaria, con conseguente restrizione dei tempi di

questa sulle reti radiofoniche e televisive del servizio pubblico;

che, ad avviso dei ricorrenti, la compressione della campagna

referendaria, in un contesto di assoluta mancanza di informazione

nelle precedenti fasi della procedura, si ripercuoterebbe sulla

formazione della volontà di coloro che sono chiamati ad esprimere il

proprio voto il 15 giugno 1997 e, di conseguenza, sulle attribuzioni

garantite al comitato promotore dall'art. 75 della Costituzione;

che i ricorrenti, in considerazione dell'asserito ritardo con il

quale la Commissione parlamentare ha adottato il regolamento e della

esigenza di non vanificare la garanzia costituzionale della tutela in

sede di conflitto tra poteri dello Stato, chiedono che, dichiarata

l'ammissibilità del conflitto proposto, questa Corte emetta, sentite

le parti, in applicazione analogica della disposizione relativa ai

conflitti tra Stato e regioni e tra regioni (art. 28 delle norme

integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale),

ordinanza cautelare con la quale venga sospesa l'applicazione

dell'art. 2, comma 1, lettere a) e b), del regolamento adottato il

20 maggio 1997 dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo

generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

Considerato che questa Corte è chiamata a decidere, ai sensi

dell'art. 37, commi terzo e quarto, della legge 11 marzo 1953, n.

87, con ordinanza in camera di consiglio, in via delibativa e senza

contraddittorio, se esista la materia di un conflitto, la cui

soluzione spetti alla sua competenza con riferimento alla sussistenza

dei requisiti soggettivi e oggettivi di ammissibilità richiamati dal

primo comma dello stesso articolo;

che, per quanto concerne i requisiti soggettivi, questa Corte ha

già più volte riconosciuto la qualità di potere dello Stato alla

frazione del corpo elettorale, titolare del potere di iniziativa

referendaria ex art. 75 della Costituzione, e la competenza dei

promotori della richiesta di referendum abrogativo a dichiararne

definitivamente la volontà ai sensi dell'art. 37 della legge n. 87

del 1953;

che la legittimazione attiva è stata, in particolare,

riconosciuta ai promotori in riferimento a restrizioni poste alla

propaganda referendaria che possano incidere sulla formazione della

volontà di coloro che sono chiamati al voto nella consultazione

popolare (sentenza n. 161 del 1995);

che, ancora sotto il profilo soggettivo, deve riconoscersi la

legittimazione passiva della Commissione parlamentare per l'indirizzo

generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, quale organo

competente a dichiarare definitivamente la volontà della Camera dei

deputati e del Senato della Repubblica in una materia che, come nella

specie, attiene direttamente alla informazione e alla propaganda in

relazione ai procedimenti di referendum abrogativo;

che, quanto al requisito oggettivo del conflitto, le modalità di

svolgimento della campagna referendaria sono suscettibili di influire

sulla formazione dell'opinione pubblica, e il conflitto stesso

concerne un atto di indirizzo delle Camere diretto ad assicurare la

realizzazione del principio del pluralismo nel servizio pubblico

radiotelevisivo (sentenze n. 420 del 1994 e n. 112 del 1993), sicché

ogni limitazione della facoltà di partecipare ai dibattiti

televisivi sui referendum potrebbe, in astratto, ledere l'integrità

delle attribuzioni dei comitati promotori;

che, pertanto, in questa fase delibativa, il ricorso va

dichiarato ammissibile nei confronti della Commissione parlamentare

per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi,

salva e impregiudicata la pronuncia definitiva anche sul punto

relativo alla ammissibilità;

che il ricorso deve essere conseguentemente notificato a detta

Commissione ma non anche al Governo, non venendo in considerazione

alcuna sua competenza;

che, quanto alla richiesta di provvedimento cautelare avanzata

dai ricorrenti - impregiudicata ogni valutazione in ordine alla

configurabilità, nel giudizio sui conflitti tra poteri dello Stato,

dell'istituto della sospensione dell'atto impugnato - non v'è

ragione di far luogo alla sollecitata misura extra ordinem nei

confronti di un atto che prevede eguale ripartizione del tempo tra le

opposte indicazioni di voto, nel contesto di una programmazione che

assicura la complessiva presenza dei comitati promotori durante tutto

l'arco delle previste trasmissioni.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara ammissibile il conflitto di attribuzione in epigrafe nei

confronti della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e

la vigilanza dei servizi radiotelevisivi;

Dispone che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione

della presente ordinanza ai ricorrenti e che, a cura degli stessi

ricorrenti, il ricorso e la presente ordinanza siano notificati alla

Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei

servizi radiotelevisivi entro il termine di dieci giorni dalla

comunicazione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 4 giugno 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Mezzanotte

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 5 giugno 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1997:171 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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