Corte costituzionale

Ordinanza n. 17/1979

Altra decisione · depositata il 10/05/1979 · relatore Antonio La Pergola

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio promosso - Con ricorso del Presidente della Regione

Sardegna, notificato il 13 ottobre 1975, depositato in cancelleria il

23 successivo ed iscritto al n. 35 del registro 1975, per conflitto di

attribuzione sorto a seguito della determinazione in data 29 luglio

1975, n. 0211 del Ministero per l'agricoltura e per le foreste, avente

ad oggetto: "Convenzione di Ramsar - Saline di Macchiareddu e Stagno

di Santa Gilla";

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 7 marzo 1979 il Giudice relatore

Antonio La Pergola;

uditi l'avv. Giuseppe Guarino, per il ricorrente, ed il sostituto

avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del

Consiglio dei ministri.

Ritenuto che la Regione Sardegna, nel sollevare il conflitto, ha

impugnato la determinazione adottata il 29 luglio 1975 dal Ministero

dell'Agricoltura e Foreste, con riguardo alle Saline di Macchiareddu e

allo Stagno di Santa Gilla, ai fini della Convenzione di Ramsar sui

terreni paludosi di importanza internazionale; che, ad avviso della

ricorrente, la determinazione impugnata inciderebbe su materie

riservate alla competenza legislativa e amministrativa della Regione,

confliggerebbe con i provvedimenti regionali che prevedono

l'utilizzazione di parte delle zone in questione per la realizzazione

del porto industriale di Cagliari e risulterebbe totalmente

immotivata.

Considerato che, secondo la comunicazione del Ministero degli

Affari Esteri relativa all'entrata in vigore della Convenzione di

Ramsar, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 14 maggio 1977,

l'elenco delle zone umide di importanza internazionale depositato dal

rappresentante italiano presso l'UNESCO, insieme con lo strumento di

ratifica ed ai sensi dell'art. 2 par. 4 della Convenzione stessa,

include le Saline di Macchiareddu ma non lo Stagno di Santa Gilla;

che, d'altra parte, ai fini del giudizio, occorre individuare le

aree nelle quali il vincolo a tutela delle zone umide previsto da

detta Convenzione sarebbe destinato ad operare;

che dunque la Corte ritiene di dover acquisire gli atti e documenti

richiamati nelle memorie delle parti, nonché il carteggio

eventualmente intercorso fra lo Stato e la Regione Sardegna con

riferimento all'oggetto del conflitto.

Visti gli artt. 13 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 12 delle

Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Sospende ogni pronunzia anche di natura istruttoria sul giudizio in

epigrafe e ordina che entro centoventi giorni dalla comunicazione

della presente ordinanza:

1) la Presidenza del Consiglio e la Regione Sardegna esibiscano in

giudizio gli atti, i documenti ed il carteggio indicati in

motivazione;

2) il Ministero dell'Agricoltura e Foreste faccia pervenire alla

Corte gli atti e i documenti in base ai quali ha emanato il

provvedimento impugnato dalla ricorrente, nonché la planimetria cui

detto provvedimento si riferisce;

3) il Ministero degli Affari Esteri faccia pervenire alla Corte la

documentazione atta a chiarire se lo Stagno di Santa Gilla debba o no

ritenersi incluso nell'elenco delle zone umide depositato dal

rappresentante italiano presso l'UNESCO ai sensi della Convenzione di

Ramsar.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 4 maggio 1979.

F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO

VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE

ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO -

LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1979:17 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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