Corte costituzionale

Ordinanza n. 169/1992

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 08/04/1992 · relatore Mauro Ferri

Norme in gioco

usata come parametro

  • art. 17d.P.R. 1133/1952
  • art. 20d.P.R. 1133/1952

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei

ministri, notificato il 23 dicembre 1991, depositato in Cancelleria

il 31 dicembre successivo, per conflitto di attribuzione sorto a

seguito delle note: 5 agosto 1991 n. 300031, relativa alla Cassa di

credito marittimo (1 sportello in Trapani), 10 agosto 1991 n. 296744,

296745 e 296747, relative alla Banca di Marsala (1 sportello in

Agrigento e 2 in Marsala), 10 agosto 1991 n. 296953 relativa alla

Cassa rurale e artigiana di Butera (1 sportello in Gela), 13 agosto

1991 n. 297945 e 297946, relative alla Banca popolare di Carini (1

sportello in Palermo-Uditore e 1 sportello in Santa Flavia),

provenienti dall'Assessore bilancio e finanze della Regione Sicilia,

ed iscritto al n. 48 del registro conflitti 1991;

Visto l'atto di costituzione della Regione Sicilia;

Udito nell'udienza pubblica del 17 marzo 1992 il Giudice relatore

Mauro Ferri;

Uditi l'avvocato dello Stato Franco Favara per il Presidente del

Consiglio dei ministri e gli avvocati Salvatore Pensabene Lionti e

Francesco Castaldi per la Regione Sicilia;

Ritenuto che il Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso

notificato il 23 dicembre 1991, ha sollevato conflitto di

attribuzione nei confronti della Regione Sicilia, in relazione agli

artt. 17, lett. c) e 20, primo comma, dello Statuto speciale per la

Regione Sicilia, ed al d.P.R. 27 giugno 1952 n. 1133, avverso le note

indicate in epigrafe e provenienti dall'Assessore bilancio e finanze

della Regione Sicilia, con le quali la predetta autorità ha

comunicato "di rimuovere la sospensiva" in ordine alle richieste di

apertura di sportelli bancari per le quali il Ministro del Tesoro,

nella veste di Presidente del comitato interministeriale per il

credito ed il risparmio aveva comunicato "parere negativo

vincolante";

che si è costituita in giudizio la Regione siciliana

concludendo per l'inammissibilità, o comunque per l'infondatezza,

del ricorso;

Considerato che, ai sensi dell'art. 39 della legge 11 marzo 1953

n. 87, il ricorso per conflitto di attribuzione deve essere

notificato nel termine perentorio di sessanta giorni a decorrere

dalla pubblicazione, notificazione o piena conoscenza dell'atto

impugnato;

che le note avverso le quali è proposta impugnazione, secondo

quanto allega lo stesso ricorrente, sono state comunicate alla

Presidenza del Consiglio dei ministri il 10 ottobre 1991, mentre il

ricorso è stato notificato al Presidente della giunta regionale

siciliana il 23 dicembre 1991, e quindi oltre il termine di cui al

citato art. 39 della legge n. 87 del 1953;

che pertanto il ricorso va dichiarato manifestamente

inammissibile.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente inammissibile il ricorso per conflitto di

attribuzione proposto dal Presidente del Consiglio dei ministri nei

confronti della Regione Sicilia.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 30 marzo 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria l'8 aprile 1992.

Il cancelliere: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1992:169 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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