Corte costituzionale

Ordinanza n. 168/1989

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 29/03/1989 · relatore Vincenzo Caianello

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 7, ultimo comma,

d.P.R. 6 ottobre 1978, n. 627 (Norme integrative e correttive del

d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, concernente istituzione e disciplina

dell'imposta sul valore aggiunto, in attuazione della delega prevista

dall'art. 7 della L. 10 maggio 1976, n. 249, riguardante

l'introduzione dell'obbligo di emissione del documento di

accompagnamento dei beni viaggianti); art. 7 legge 10 maggio 1976,

n. 249 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 18 marzo

1976, n. 46, concernente misure urgenti in materia tributaria);

combinato disposto degli artt. 17, comma secondo, e primo, n. 11,

legge 9 ottobre 1971, n. 825 (Delega legislativa al Governo della

Repubblica per la riforma tributaria); art. 7 decreto legge 18 marzo

1976, n. 46, convertito in legge 10 maggio 1976, n. 249 (Conversione

in legge, con modificazioni, del D.L. 18 marzo 1976, n. 46,

concernente misure urgenti in materia tributaria), promossi con

ordinanze emesse il 20 gennaio 1987 dal giudice istruttore presso il

Tribunale di Vicenza, il 28 gennaio 1988 dal Tribunale di Biella, il

29 dicembre 1987, il 14 dicembre 1987, il 24 dicembre 1987, il 28

dicembre 1987 e il 5 febbraio 1988 dal Tribunale di Torino, il 25

giugno 1987 e il 4 giugno 1987 dal Tribunale di Fermo, il 2 febbraio

1988 dal Tribunale di Viterbo; iscritte ai nn. 19, 109, 127, 128,

129, 130, 150, 189, 198 e 242 del registro ordinanze 1988 e

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 5, 14, 16,

18, 21, 22 e 23 dell'anno 1988.

Visto l'atto di costituzione di Agostinis Angelo nonché gli atti

di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 26 ottobre 1988 il Giudice

relatore Vincenzo Caianiello.

Ritenuto che nel corso di alcuni giudizi penali concernenti

l'accertamento del reato di cui all'art. 7, ultimo comma, d.P.R. 6

ottobre 1978, n. 627, (Norme integrative e correttive del d.P.R. 26

ottobre 1972, n. 633, concernente istituzione e disciplina

dell'imposta sul valore aggiunto, in attuazione della delega prevista

dall'art. 7 della legge 10 maggio 1976, n. 249, riguardante

l'introduzione dell'obbligo di emissione del documento di

accompagnamento dei beni viaggianti), che punisce la falsificazione e

l'utilizzazione dei documenti di accompagnamento dei beni viaggianti,

il Tribunale di Vicenza (r.o. n. 19 del 1988), il Tribunale di Biella

(r.o. n. 109 del 1988), il Tribunale di Torino (r.o. nn. 127, 128,

129, 130 e 242 del 1988), il Tribunale di Fermo (r.o. nn. 150 e 189

del 1988), e il Tribunale di Viterbo (r.o. n. 198 del 1988) hanno

sollevato questione di legittimità costituzionale della norma

incriminatrice;

che la disposizione impugnata, si porrebbe in contrasto con gli

artt. 76 e 77 della Costituzione violando i limiti posti dall'art. 7

della legge di delegazione 10 maggio 1976, n. 249, che, per

l'inosservanza delle norme relative all'imposta sul valore aggiunto,

ed in particolare di quelle concernenti l'obbligo dell'emissione

delle bolle di accompagnamento, consentiva al Governo la sola

previsione di sanzioni amministrative;

che la stessa norma contrasterebbe anche con l'art. 25, secondo

comma, della Costituzione, poiché, in assenza di specifica delega

legislativa, violerebbe il principio della riserva in materia penale;

che la maggior parte dei giudici remittenti, nonostante la

disposizione denunciata richiami espressamente i principi e criteri

direttivi posti dalla precedente legge delega 9 ottobre 1971, n. 825,

esclude che in quest'ultimi possa rinvenirsi il fondamento

delegatorio della prima;

che, solo il Tribunale di Biella, nell'ipotesi in cui dovesse

ritenersi che la norma di delega, che autorizza la previsione di

reati in tema di bolle di accompagnamento, sia contenuta nella legge

n. 825 del 1971, solleva, in via subordinata, questione di

legittimità costituzionale del combinato disposto dagli artt. 17,

secondo comma, 10 n.11 legge 9 ottobre 1971, n. 825, 7 legge 10

maggio 1976, n. 249, e 7, ultimo comma, d.P.R. 6 ottobre 1978, n.

627;

che tali disposizioni configurando una norma delegante in

bianco, che non pone limite temporale al potere del Governo, e per di

più in una materia quale quella penale assistita dalla riserva

assoluta di legge, violerebbero, ad avviso del giudice a quo, gli

artt. 76, 77 e 25 della Costituzione, che consentono l'emanazione di

norme delegate sulla sola base di direttive esplicite ed analitiche,

e per tempi determinati;

che nel giudizio promosso con l'ordinanza emanata dal Tribunale

di Vicenza si è costituito l'imputato chiedendo che la questione -

previa dichiarazione della sua rilevanza (in quanto l'orientamento

della Cassazione che considera reato la sola falsificazione dei

moduli stampati, e non anche delle dichiarazioni in essi contenute,

sarebbe privo di fondamento) - venga dichiarata fondata;

che l'Avvocatura generale dello Stato è intervenuta chiedendo

che le questioni siano dichiarate manifestamente infondate.

Considerato che i giudizi instaurati con i citati atti di

rimessione vanno riuniti per identità e connessione oggettiva;

che, come si evince, in parte dai medesimi atti di rimessione e,

in parte, dall'esame dei fascicoli d'ufficio, i fatti-reato per i

quali si procede, nei relativi giudizi a quibus, attengono tutti

all'alterazione delle dichiarazioni contenute nei documenti di

accompagnamento dei beni viaggianti;

che, secondo il prevalente orientamento della giurisprudenza di

legittimità, recentemente confermato (Cass. Sez. Un. 16 novembre

1987, n. 11595), il reato previsto dall'art. 7, ultimo comma, dal

d.P.R. n. 627 del 6 ottobre 1978 attiene esclusivamente alla

falsificazione dei moduli stampati e appositamente predisposti a

contenere le dichiarazioni relative ai beni viaggianti, e non già

alle dichiarazioni stesse;

che tale giurisprudenza appare plausibile, tenuto conto degli

argomenti che la sorreggono e che non sembrano poter essere scalfiti

da quelli in contrario addotti nel presente giudizio, dalla parte

privata, e consistenti nel ritenere che, nel concetto di documento,

debba rientrare anche il suo contenuto formato di volta in volta;

che quest'ultima tesi, difatti, appare sufficientemente

confutata dalla Cassazione sulla sola base della considerazione delle

finalità proprie della normativa in concreto considerata, normativa

che è esclusivamente intesa a garantire "il metodo di accertamento"

attraverso la "tutela della genuinità originale dei mezzi stampati";

che quanto suesposto rende, peraltro, superfluo l'esame

dell'ulteriore problema che altrimenti si porrebbe - a seguire la

tesi del ricorrente - circa la possibilità di estendere in questa

sede, sia pure ai soli fini della rilevanza, la fattispecie penale ad

ipotesi che secondo l'interpretazione della Cassazione non vi

rientrano;

che pertanto, come già affermato da questa Corte, nelle

ordinanze nn. 168 e 682 del 1988, le questioni sollevate, concernendo

fatti diversi da quelli per i quali si procede, risultano irrilevanti

per la definizione dei giudizi a quibus e vanno perciò dichiarate

manifestamente inammissibili.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

la Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle

questioni di legittimità costituzionale dell'art. 7, ultimo comma,

d.P.R. 6 ottobre 1978 e del combinato disposto dagli artt. 17,

secondo comma, 10, n. 11, legge 9 ottobre 1971, n. 825, 7 legge 10

maggio 1976, n. 249, e 7, ultimo comma, d.P.R. 6 ottobre 1978, n.

627, sollevate, in riferimento agli artt. 25, 76 e 77 della

Costituzione, dal Tribunale di Vicenza, dal Tribunale di Biella, dal

Tribunale di Torino, dal Tribunale di Fermo e dal Tribunale di

Viterbo, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 marzo 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 29 marzo 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1989:168 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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