Corte costituzionale

Ordinanza n. 168/1988

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 11/02/1988 · relatore Vincenzo Caianello

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 7 del d.P.R. 6

ottobre 1978, n. 627, ("Norme integrative e correttive del d.P.R. 26

ottobre 1972, n. 633, concernente istituzione e disciplina

dell'imposta sul valore aggiunto, in attuazione della delega prevista

dall'art. 7 della legge 10 maggio 1976, n. 249, riguardante

l'introduzione dell'obbligo di emissione del documento di

accompagnamento dei beni viaggianti"), e 7 della legge 10 maggio

1976, n. 249, ("Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 18

marzo 1976, n. 46, concernente misure urgenti in materia

tributaria"), in relazione all'art. 17, secondo comma, della legge 9

ottobre 1971, n. 825 ("Delega legislativa al Governo della Repubblica

per la riforma tributaria"), e dell'art. 10, n. 11, della legge 9

ottobre 1971, n. 825, ovvero: promossi con ordinanze emesse il 6

maggio 1987 dal Tribunale di Savona, il 29 aprile 1987 dalla Sezione

Istruttoria della Corte d'appello di Torino, il 26 maggio 1987 dal

Tribunale di Firenze, l'8 giugno 1987 dal Tribunale di Ascoli Piceno,

il 4 giugno 1987 dalla Corte di appello di Firenze, il 24 giugno 1987

dal Tribunale di Venezia, il 21 maggio, il 16 luglio e il 9 luglio

(n. 5 ordinanze) dalla Corte di appello di Firenze, il 14 maggio e il

23 aprile 1987 dal Tribunale di Fermo, il 17 giugno 1987 dal

Tribunale di Firenze e il 13 luglio 1987 dal Tribunale di Venezia,

iscritte rispettivamente ai nn. 293, 310, 317, 351, 373, 390, 393,

535, 536, 537, 538, 540, 541, 549 e 571 del registro ordinanze 1987 e

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 31, 32, 34,

36, 37, 39, 43, 44, 45, prima serie speciale, dell'anno 1987;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 16 dicembre 1987 il Giudice

relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che nel corso di alcuni giudizi penali concernenti

l'accertamento del reato di cui all'art. 7 u.c. d.P.R. 6 ottobre

1978, n. 627, ("Norme integrative e correttive del d.P.R. 26 ottobre

1972, n. 633, concernente istituzione e disciplina dell'imposta sul

valore aggiunto, in attuazione della delega prevista dall'art. 7

della legge 10 maggio 1976, n. 249, riguardante l'introduzione

dell'obbligo di emissione del documento di accompagnamento dei beni

viaggianti"), che punisce la falsificazione e l'utilizzazione dei

documenti di accompagnamento dei beni viaggianti, la Corte d'appello

di Torino, sezione istruttoria (ord. 29 aprile 1987, r.o. n. 310 del

1987), la Corte d'appello di Firenze (ordd. 21 maggio, 4 giugno, 9

luglio, 16 luglio 1987, r.o. nn. 373, 393, 535, 536, 537, 538 del

1987), il Tribunale di Firenze (ordd. 26 maggio e 17 giugno 1987,

r.o. nn. 317 e 549 del 1987), il Tribunale di Venezia (ordd. 24

giugno e 13 luglio 1987, r.o. nn. 390 e 571 del 1987), il Tribunale

di Ascoli Piceno (ord. 8 giugno 1987, r.o. n. 351 del 1987), il

Tribunale di Savona (ord. 6 maggio 1987, r.o. 293 del 1987) ed il

Tribunale di Fermo (ordd. 14 maggio e 23 aprile 1987, r.o. nn. 540 e

541 del 1987) hanno sollevato questione di legittimità

costituzionale della norma incriminatrice;

che la disposizione impugnata, si porrebbe in contrasto con gli

artt. 76 e 77 Cost. violando i limiti posti dall'art. 7 della legge

di delegazione 10 maggio 1976, n. 249, che, per l'inosservanza delle

norme relative all'imposta sul valore aggiunto, ed in particolare di

quelle concernenti l'obbligo dell'emissione delle bolle di

accompagnamento, consentiva al Governo la sola previsione di sanzioni

amministrative;

che la stessa norma contrasterebbe anche con l'art. 25, secondo

comma, Cost., poiché, in assenza di specifica delega legislativa,

violerebbe il principio della riserva in materia penale, nonché con

l'art. 23 Cost. senza che ne vengano indicati i relativi motivi;

che la maggior parte dei giudici remittenti, nonostante la

disposizione denunciata richiami espressamente i principi e criteri

direttivi posti dalla precedente legge delega 9 ottobre 1971, n. 825,

esclude che in quest'ultimi possa rinvenirsi il fondamento

delegatorio della prima;

che, pur condividendo tale avviso, contestualmente alla norma

incriminatrice, la Corte d'appello di Firenze, impugna anche, in

riferimento agli artt. 25, 76 e 77 Cost., l'art. 10 n. 11 della

predetta legge n. 825 del 1971, nella parte in cui prevedendo il

criterio del perfezionamento del sistema sanzionatorio penale,

conterrebbe una delega non sufficientemente determinata e

risulterebbe del tutto incompatibile con obblighi all'epoca non

ancora previsti e perciò non sanzionabili, quale appunto quello

relativo al documento di accompagnamento dei beni viaggianti;

che, invece, la sezione istruttoria della Corte d'appello di

Torino, solo per l'ipotesi in cui dovesse ritenersi che la norma

delega, che autorizza la previsione di reati in tema di bolle di

accompagnamento, sia contenuta nella legge n. 825 del 1971, solleva

in via subordinata questione di legittimità costituzionale del

combinato disposto dagli artt. 10 n.11 legge 9 ottobre 1971, n. 825,

7 legge 10 maggio 1976, n. 249, e 7 u.c. d.P.R. 6 ottobre 1978, n.

627;

che tali norme, autorizzando la previsione di fattispecie

criminose relative ad obblighi tributari non ancora esistenti,

configurerebbero, in constrasto con gli artt. 76 e 77 Cost., una

situazione di delega in bianco;

che l'Avvocatura Generale dello Stato è intervenuta chiedendo

che le questioni venissero dichiarate infondate;

Considerato che i giudizi promossi con le citate ordinanze vanno

riuniti per identità e connessione oggettiva;

che negli atti di rimessione del Tribunale di Firenze, il

giudice a quo ha omesso ogni accenno alle imputazioni per le quali si

procede;

che tale omissione non consente di valutare la rilevanza della

questione sollevata, che va pertanto dichiarata manifestamente

inammissibile;

che, relativamente alle altre ordinanze, come si evince, in

parte dalle stesse e, in parte, dall'esame dei fascicoli d'ufficio, i

fatti-reato, per i quali si procede nei relativi giudizi a quibus,

attengono tutti all'alterazione delle dichiarazioni contenute nei

documenti di accompagnamento dei beni viaggianti;

che, secondo il prevalente indirizzo della giurisprudenza di

legittimità, recentemente confermato (Cass. Sez. Un. 16 novembre

1987 n. 11595), il reato previsto dall'art. 7 u.c. del d.P.R. n. 627

del 6 ottobre 1978, attiene esclusivamente alla falsificazione dei

moduli stampati e appositamente predisposti a contenere le

dichiarazioni relative ai beni viaggianti e non già delle

dichiarazioni stesse;

che, pertanto, le questioni sottoposte all'esame della Corte,

concernendo ipotesi diverse da quelle testé indicate sono, in base a

detta interpretazione, irrilevanti e vanno perciò dichiarate

manifestamente inammissibili;

Visti gli art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87

e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti la

Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle

questioni di legittimità costituzionale degli artt. 7 u.c. d.P.R. 6

ottobre 1978, n. 627, 10, n.11 legge 9 ottobre 1971, n. 825, nonché

del combinato disposto dagli artt. 10, n. 11 legge 9 ottobre 1971, n.

825, 7 legge 10 maggio 1976, n. 249, e 7 u.c. d.P.R. 6 ottobre 1978,

n. 627, sollevate, in riferimento agli artt. 23, 25, 76 e 77 Cost.,

dalla Corte d'appello di Torino, sez. Istruttoria; dalla Corte

d'appello di Firenze; dal Tribunale di Firenze; dal Tribunale di

Venezia; dal Tribunale di Ascoli Piceno; dal Tribunale di Savona e

dal Tribunale di Fermo, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria l'11 febbraio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:168 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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