Corte costituzionale

Ordinanza n. 168/1981

Altra decisione · depositata il 30/07/1981 · relatore Livio Paladin

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sulla domanda di sospensione dell'esecuzione della circolare prot.

IV/13528/4. 12, diramata il 13 maggio 1980 dalla Regione Toscana e

avente per oggetto la "preparazione piani topografici per il censimento

1981", in relazione alla quale il Presidente del Consiglio dei ministri

ha sollevato conflitto di attribuzione con ricorso notificato il 6

gennaio 1981, depositato il 20 successivo, ed iscritto al n. 2 del

registro conflitti 1981.

Visto l'atto di costituzione della Regione Toscana;

udito nella camera di consiglio del 2 luglio 1981 il Giudice

relatore Livio Paladin;

uditi l'avvocato Enzo Cheli per la Regione Toscana e l'avvocato

dello Stato Antonio Bruno.

Ritenuto che la Regione Toscana, con una circolare del 13 maggio

1980, diramata in vista del prossimo censimento generale della

popolazione, ha espresso l'intendimento di: 1) "costituire un gruppo

di lavoro regionale col compito di definire i criteri per la stesura

dei piani topografici di censimento e di dare su questi ultimi un

parere preliminare all'approvazione formale da parte dell'ISTAT"; 2)

"promuovere un Comitato di coordinamento regionale col compito di

istruire il personale di ogni Comune e segnalare le esigenze di

sostegno tecnico"; 3) "indire riunioni di tutti i Comuni nell'ambito di

ciascuna Associazione intercomunale"; 4) "sostenere i Comuni che ne

facciano documentata richiesta con personale tecnico di sostegno"; che

il Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato il 6

gennaio 1981, ha sollevato conflitto di attribuzione avverso tale

circolare, assumendo di averne preso conoscenza appena il 10 novembre

1980; che il ricorrente censura la conseguente invasione della

competenza spettante allo Stato in tema di formazione ed aggiornamento

dell'anagrafe della popolazione, censimento incluso; che infatti, a

norma dell'art. 3 della legge n. 1228 del 1954, il sindaco opererebbe

in questo campo quale "ufficiale del Governo", e che il piano

topografico formato a tal fine dal Comune, in base all'art. 9 della

legge medesima, dovrebbe esser poi sottoposto all'esame ed

all'approvazione dell'Istituto centrale di statistica, cui

comporterebbe, unitamente al Ministero dell'interno, la vigilanza

prevista dall'art. 12 l. cit.; mentre alle Regioni a statuto ordinario

non spetterebbe in materia alcuna competenza;

che nel giudizio si è costituita la Regione Toscana, chiedendo

alla Corte di respingere il ricorso, dal momento che l'Amministrazione

regionale avrebbe inteso non già interferire nelle attribuzioni

riservate allo Stato in tema di anagrafe, ma solo incentivare le

Amministrazioni comunali - come già concordato con l'ISTAT - alla

predisposizione di una "maglia informativa elementare valida per ogni

operazione di conoscenza e di programmazione territoriale"; e ciò,

sulla base delle previsioni dell'art. 80 del d.P.R. n. 616 del 1977,

nonché dell'art. 2 della legge n. 864 del 1980;

ritenuto, altresì, che il Presidente del Consiglio dei ministri -

con istanza incidentale datata 9 maggio 1981 - ha chiesto la

sospensione dell'esecuzione della circolare impugnata: argomentando in

tal senso che la Regione Toscana insisterebbe nel dare attuazione

all'atto stesso, con il conseguente rischio che essa pervenga "a

concludere i suoi interventi" prima che sia stato definito l'attuale

giudizio, il che renderebbe la sentenza della Corte "priva di pratico

risultato per il ricorrente";

che, per contro, la parte resistente ha successivamente depositato

una memoria, contestando la sussistenza delle " gravi ragioni" su cui

dovrebbe fondarsi la richiesta: sia perché farebbero difetto - nella

specie - la "gravità ed irreparabilità del danno", trattandosi di un

atto "sprovvisto di ogni contenuto provvedimentale", inteso a fornire

un mero ausilio ai Comuni interessati e comunque tale da avere in gran

parte esaurito i propri effetti; sia perché non sarebbe riscontrabile

il necessario fumus boni juris, dato che la Regione non rivendicherebbe

"alcun potere di direttiva o vigilanza" in tema di anagrafe, ma si

limiterebbe ad offrire una "collaborazione tecnica", in qualità di

centro principale di utilizzazione dei dati che risulteranno dai

prossimi censimenti e di titolare di proprie attribuzioni di carattere

conoscitivo.

Considerato che le "gravi ragioni" dalle quali dipende la

sospensione dell'esecuzione dell'atto che ha dato luogo al presente

conflitto, non possono risolversi nell'eventuale ritardo della

decisione di questa Corte, che comunque non determinerebbe - per sé

solo - la cessazione della materia del contendere;

e che, d'altra parte, nessun danno irreparabile può essere

prodotto da una circolare con cui la Regione Toscana si propone - in

particolar modo - di esprimere "un parere preliminare" sui piani

topografici di censimento predisposti dai Comuni, fermi restando

l'esame e l'approvazione dei piani medesimi da parte dell'ISTAT, in

base all'art. 9, terzo comma, della legge n. 1228 del 1954 (ed anzi

"nel rispetto delle direttive" impartite da tale Istituto, come la

Giunta regionale toscana ha precisato nella deliberazione n. 1840 del

16 febbraio 1981, non impugnata dal Presidente del Consiglio dei

ministri).

Visti gli artt. 40 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 28 delle

Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata ogni pronuncia sul rito e sul merito del ricorso indicato

in epigrafe, respinge l'istanza presentata dal Presidente del Consiglio

dei ministri, per la sospensione dell'esecuzione della circolare prot.

IV/13528/4. 12, diramata il 13 maggio 1980 dalla Regione Toscana e

avente per oggetto la "preparazione piani topografici per il censimento

1981".

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 16 luglio 1981.

F.to: GIULIO GIONFRIDA - ANTONINO DE

STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

GIUSEPPE FERRARI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1981:168 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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