Corte costituzionale

Ordinanza n. 166/1985

Altra decisione · depositata il 24/05/1985 · relatore Livio Paladin

Norme in gioco

usata come parametro

  • art. 24d.P.R. 480/1975

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio promosso con ricorso del Presidente della Regione

Sardegna, notificato il 3 agosto 1976 e depositato in Cancelleria il 4

successivo ed iscritto al n. 34 del Registro ricorsi 1976, per

conflitto di attribuzione sorto a seguito del d.P.R. 5 gennaio 1976, n.

380, con il quale il Presidente della Repubblica ha disposto la nomina

del Presidente dell'Ente autonomo per il Flumendosa.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 23 aprile 1985 il Giudice relatore

Livio Paladin;

udito l'Avvocato dello Stato Paolo D'Amico per il Presidente del

Consiglio dei Ministri.

Ritenuto che, con atto notificato il 3 agosto 1976, la Regione

Sardegna ha proposto ricorso per conflitto di attribuzione in relazione

al d.P.R. n. 380/1976, di nomina del Presidente dell'Ente Autonomo

Flumendosa, rivendicando la propria esclusiva competenza in ordine alla

nomina stessa, sulla base dell'art. 24, delle nuove norme attuative

dello Statuto di autonomia (approvate con d.P.R. 25 maggio 1975, n.

480), che ha appunto trasferito alla Regione "le funzioni

amministrative, comprese quelle di vigilanza e tutela, esercitate dagli

organi centrali e periferici dello Stato in ordine ad enti locali

operanti" (come si assume che operi quello di specie) "nelle materie di

competenza regionale" (che, in questo caso, sarebbero quelle della

agricoltura e foreste, piccole e medie bonifiche ed opere di

miglioramento agrario e fondiario; produzione e distribuzione

dell'energia elettrica e lavori pubblici di interesse regionale);

che, invece, il costituito Presidente del Consiglio dei ministri ha

contestato il fondamento del ricorso, in base all'assorbente

argomentazione che l'Ente in questione costituirebbe non già

un'amministrazione ordinaria (che possa considerarsi) trasferita alla

Regione, sibbene un "ente di intervento straordinario" che, pure

operando nelle materie trasferite, resterebbe una emanazione dello

Stato;

che, per altro, con successivo atto del 10 aprile 1985, la stessa

Regione ha dichiarato di voler rinunciare al proposto ricorso e tale

rinuncia è stata contestualmente accettata dal Presidente del

Consiglio dei ministri.

Considerato che va pronunciata pertanto l'estinzione del processo

in applicazione dell'art. 27, ultimo comma, delle Norme integrative per

i giudizi davanti a questa Corte.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto il processo per rinuncia.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 6 maggio 1985.

F.to: GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO

REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -

ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -

ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO

ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -

GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO

GRECO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1985:166 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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