Corte costituzionale

Ordinanza n. 163/1973

Altra decisione · depositata il 21/11/1973 · relatore Angelo de Marco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sulla richiesta, avanzata dal tribunale di Napoli con ordinanza

emessa il 28 maggio 1973 nel procedimento civile vertente tra Rezza

Pietro ed il Ministero delle finanze, di correzione di errore materiale

contenuto nel dispositivo della sentenza n. 79 del 22 dicembre 1961.

Udito nella camera di consiglio del 4 ottobre 1973 il Giudice

relatore Angelo De Marco.

Ritenuto che, nel corso di un giudizio di opposizione a decreto del

Ministro per le finanze, relativo ad imposizione di penalità

amministrativa per violazione di norme della legge 19 giugno 1940, n.

762, pendente davanti al tribunale di Napoli, avendo l'Avvocatura dello

Stato eccepita la tardività della opposizione perché proposta dopo

scaduto il termine di 60 giorni stabilito dall'art. 52, comma secondo,

della legge citata, l'opponente replicava affermando che tale norma era

stata dichiarata incostituzionale con sentenza di questa Corte 22

dicembre 1961, n. 79;

che il tribunale adito, con ordinanza 28 maggio 1973, rilevato "che

in effetti il secondo periodo del secondo comma dell'art. 52 sopra

richiamato, comprendente anche la fissazione del termine per proporre

opposizione" era stato dichiarato costituzionalmente illegittimo da

questa Corte;

che sorgeva il dubbio di un errore materiale circa la estensione

della illegittimità al termine per la opposizione, dato che il

giudizio di costituzionalità aveva avuto per oggetto soltanto il

principio del solve et repete, all'osservanza del quale, in forza del

secondo periodo del secondo comma del più volte richiamato art. 52,

era subordinata l'ammissibilità dell'opposizione;

che, di fronte al dispositivo della sentenza di questa Corte, il

tribunale non si riteneva legittimato ad interpretarla nel senso

suddetto;

che, invece, riteneva di poter segnalare la questione a questa

Corte, perché ove ritenesse che ne ricorressero gli estremi,

provvedesse di ufficio alla correzione dell'eventuale errore materiale

ai sensi dell'art. 21 delle Norme integrative approvate il 16 marzo

1956;

che, tanto rilevato, il tribunale, sospeso il giudizio davanti ad

esso pendente, disponeva la trasmissione dell'ordinanza a questa Corte,

perché, se del caso, provvedesse nei sensi di cui sopra;

che, pervenuta tale ordinanza a questa Corte, previa comunicazione

alle parti costituite nei giudizi de quibus, veniva fissata l'odierna

camera di consiglio per deliberare sulla richiesta del tribunale di

Napoli;

che nessuno si è costituito nel giudizio.

Considerato che, in via pregiudiziale, l'efficacia erga omnes delle

sentenze e delle ordinanze di questa Corte postula la necessità che

sia la Corte stessa, indipendentemente dall'impulso di parte, a

provvedere d'ufficio alla correzione delle omissioni e degli errori di

quelle sue pronunce, comunque ne venga a conoscenza; che, in

conseguenza, il tribunale di Napoli esattamente ha ritenuto di poter

segnalare a questa Corte, al fine di stimolarne l'esercizio delle

attribuzioni di cui all'art. 21 delle Norme integrative, il dubbio

circa l'errore materiale, a suo avviso, contenuto nella sentenza n. 79

del 1961;

che, passando al merito, si deve riconoscere che effettivamente il

denunziato errore sussiste;

che, infatti, come espressamente è scritto nella parte motiva

della sentenza, oggetto del giudizio di costituzionalità, con essa

definito, era esclusivamente la legittimità del principio del solve et

repete;

che, conseguentemente, la dichiarazione di illegittimità

costituzionale dell'intero secondo periodo - ossia anche della parte in

cui viene stabilito il termine per proporre opposizione - del comma

secondo dell'art. 52 della legge n. 762 del 1940 non può che essere

frutto di errore materiale;

che in tali sensi va, quindi, corretto il dispositivo di detta

sentenza;

che, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 21 delle Norme

integrative, alla presente ordinanza si applicano le norme dell'art.

30, commi primo e secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina che il dispositivo della sentenza 22 dicembre 1961, n. 79,

venga corretto come segue: laddove è scritto: "del secondo periodo del

secondo comma dell'art. 52 della legge 19 giugno 1940, n. 762", si

aggiungano le seguenti parole: "limitatamente alla parte in cui impone

il previo pagamento della imposta e della sopratassa determinate

nell'ordinanza dell'Intendente o nel decreto del Ministro per le

finanze".

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 novembre 1973.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1973:163 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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