Corte costituzionale

Ordinanza n. 161/1984

Questione dichiarata infondata · depositata il 07/06/1984 · relatore Guglielmo Roehrssen

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 71, comma

primo, della legge della Regione Piemonte 5 dicembre 1977, n. 56

(Tutela ed uso del suolo), promosso con ordinanza emessa il 17 febbraio

1981 dal TAR per il Piemonte sul ricorso di Barberi Vittoria ed altra

contro il Comune di Torino, iscritta al n. 337 del registro ordinanze

1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 269

dell'anno 1981.

Visti gli atti di costituzione della Regione Piemonte;

udito nella camera di consiglio dell'11 aprile 1984 il Giudice

relatore Guglielmo Roehrssen.

Rilevato che il TAR per il Piemonte, con ordinanza 17 febbraio

1981, ha sollevato, in riferimento agli artt. 117, 118 e 128 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 71,

comma primo, della legge della Regione Piemonte 5 dicembre 1977, n. 56

("Tutela ed uso del suolo"), nella parte in cui prevede la delega ai

sindaci dei comuni con oltre 10.000 abitanti della competenza ad

esercitare funzioni espropriative per quanto attiene alle opere di

pubblica utilità di acquisizione o competenza comunale;

considerato che questione analoga, relativa all'art. 73 della legge

della Regione Lazio 17 agosto 1974, n. 41

("Norme per l'accelerazione delle procedure in materia di opere

pubbliche") - recante una disposizione simile a quella dettata dalla

norma impugnata - è stata già dichiarata non fondata con la sentenza

n. 319 del 1983;

considerato che non sono prospettati argomenti nuovi, che possano

indurre ad una decisione diversa riguardo alla norma in esame;

visti gli artt. 26, secondo comma, della l. 11 marzo 1953, n. 87 e

9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi alla

Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 71, primo comma, della legge della Regione

Piemonte 5 dicembre 1977, n. 56 ("Tutela ed uso del suolo") sollevata

con ordinanza 17 febbraio 1981, dal TAR del Piemonte, in riferimento

agli artt. 117, 118 e 128 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 giugno 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO -

ALDO CORASANITI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1984:161 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari