Corte costituzionale

Ordinanza n. 161/1980

Questione dichiarata infondata · depositata il 15/12/1980 · relatore Edoardo Volterra

Epigrafe

ha pronunciato la Seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 1,

n. 5, e 2 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (foglio di via

obbligatorio) promossi con ordinanze 25 maggio 1976 del Pretore di

Venezia, 6 luglio 1978 e 1 ottobre 1979 del Pretore di Legnano, 27

novembre 1979 del Pretore di Latisana, 3 e 6 dicembre 1979 del Pretore

di Legnano, 12 dicembre 1979 del Pretore di Codroipo e 31 marzo 1980

del Pretore di Legnano, rispettivamente iscritte al n. 671 del registro

ordinanze 1976, al n. 484 del registro ordinanze 1978, al n. 926 del

registro ordinanze 1979 ed ai nn. 1, 47, 48, 67 e 346 del registro

ordinanze 1980 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 346 del 1976, nn. 10 e 332 del 1979 e nn. 71, 85, 92 e 166 del 1980.

Udito nella camera di consiglio del 13 novembre 1980 il Giudice

relatore Edoardo Volterra.

Ritenuto che i pretori di Venezia, Legnano, Latisana e Codroipo con

le ordinanze in epigrafe hanno sollevato questione di legittimità

costituzionale dell'art. 2 (anche in relazione al precedente art. 1, n.

5) della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, per contrasto.

1) con l'art. 16 della Costituzione, perché la norma impugnata

conferirebbe al questore poteri discrezionali in ordine all'emanazione

del foglio di via;

2) con l'art. 16 della Costituzione, perché la norma impugnata

(anche in relazione al precedente art. 1 n. 5) consentirebbe

limitazioni alla libertà di circolazione per persone pericolose per la

pubblica moralità;

3) con l'art. 25 della Costituzione, perché la norma impugnata

(anche in relazione al precedente art. 1) si porrebbe come "titolo

fittizio" per la irrogazione di pene.

Considerato che, per quanto riguarda la prima questione, questa

Corte ha già deciso con la sentenza n. 68 del 1964 che l'espressione

"in via generale", contenuta nell'art. 16 della Costituzione non

impedisce che la legge demandi alla autorità amministrativa

l'accertamento del pericolo per la sanità e la sicurezza di singoli

individui e quindi conceda alla predetta autorità i necessari poteri

valutativi;

che, per quanto riguarda la seconda questione, questa Corte ha già

deciso con le sentenze n. 2 del 1956 e n. 126 del 1962 che il pericolo

per la pubblica moralità deve ritenersi tale da minare la sicurezza e

la sanità pubblica e che eventuali vizi di singoli provvedimenti,

rilevabili nei giudizi di merito, non ridondano sul piano della

legittimità costituzionale della norma;

che, per quanto riguarda la terza questione, il fatto reato

previsto dalla disposizione denunziata consiste nella contravvenzione

al foglio di via obbligatorio legittimamente emanato, sicché non si

scorge alcun contrasto con l'art. 25 della Costituzione.

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9,

secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi la Corte

costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 2 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423,

sollevata dai pretori di Venezia, Legnano, Latisana e Codroipo con le

ordinanze in epigrafe, in riferimento agli artt. 16 e 25 della

Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 novembre 1980.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -

MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO

- LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN

- ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1980:161 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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