Corte costituzionale

Ordinanza n. 160/1984

Altra decisione · depositata il 07/06/1984 · relatore Arnaldo Maccarone

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi promossi con ricorsi del Presidente della Regione

Veneto, notificati il 23 aprile e il 15 luglio 1980, depositati in

cancelleria il 30 aprile e il 21 luglio 1980 ed iscritti ai nn. 9 e 19

del registro 1980, per conflitti di attribuzione sorti a seguito di

provvedimenti degli Intendenti di Finanza di Verona (n. 3775/80 del 16

febbraio 1980) e di Rovigo (n. 8470 del 17 maggio 1980) relativi alle

competenze regionali in materia di opere idrauliche.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 13 marzo 1984 il Giudice relatore

Arnaldo Maccarone;

uditi l'avv. Guido Viola per la regione Veneto e l'avvocato dello

Stato Giorgio Azzariti per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che, prima di esaminare la questione concernente la

spettanza allo Stato o alla Regione Veneto della competenza al rilascio

di autorizzazioni e concessioni idrauliche ed all'incameramento dei

relativi canoni nell'ambito del territorio della Regione stessa,

occorre anzitutto acquisire agli atti il testo integrale della lettera

- circolare del Ministero delle Finanze, Direzione Generale del

Demanio, menzionata nella nota dell'Intendenza di Finanza di Rovigo

diretta al locale Ufficio regionale del Genio civile in data 17 maggio

1980 n. 8470, e con cui sono state impartite direttive in materia anche

ad altre Intendenze di Finanza; come pur conoscere se, successivamente

alla circolare suddetta, siano state emanate ulteriori direttive aventi

lo stesso oggetto;

ritenuto altresì che, sempre allo scopo di acquisire elementi

utili ai fini della decisione, occorre anche conoscere i tipi di

utilizzazione dei beni demaniali a cui tendono le richieste di

concessione, di cui alla nota dell'Ufficio regionale del Genio civile

di Rovigo 10 maggio 1980 n. 3188, diretta alla locale Intendenza di

Finanza.

Visti gli artt. 13 legge ll marzo 1953, n. 87 e 12 delle Norme

integrative 16 marzo 1956 per i giudizi innanzi alla Corte

costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

sospesa ogni altra decisione;

dispone: 1) che la Presidenza del Consiglio dei ministri provveda a

far pervenire alla Cancelleria di questa Corte il testo integrale della

sopra menzionata lettera circolare del Ministero delle Finanze,

Direzione generale del Demanio, e delle eventuali successive istruzioni

impartite in materia alle Intendenze di Finanza;

2) che la Presidenza della Giunta regionale del Veneto provveda a

far pervenire alla stessa Cancelleria l'indicazione dei tipi di

utilizzazione dei beni demaniali cui tendono le richieste di

concessione delle quali è cenno nella menzionata nota dell'Ufficio

regionale del Genio civile di Rovigo diretta alla locale Intendenza di

Finanza.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 5 giugno 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO PALADIN -

ARNALDO MACCARONE - VIRGILIO ANDRIOLI

- GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1984:160 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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