Corte costituzionale

Ordinanza n. 16/1964

Altra decisione · depositata il 14/03/1964 · relatore Giovanni Battista Benedetti

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10, ultimo

comma, del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, promosso con ordinanza emessa

il 13 novembre 1962 dal Tribunale di Catania nel procedimento civile

vertente tra Papa Agatino e l'Istituto nazionale della previdenza

sociale, iscritta al n. 32 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 45 del 16 febbraio 1963.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 6 novembre 1963 la relazione del

Giudice Giovanni Battista Benedetti;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Luciano Tracanna,

per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ritenuto che nel giudizio vertente dinanzi al Tribunale di Catania

fra Agatino Papa, già ammesso al godimento di pensione ordinaria per

il servizio prestato alle dipendenze delle Ferrovie dello Stato, e

l'Istituto nazionale della previdenza sociale, al quale l'interessato

aveva chiesto la pensione di invalidità e vecchiaia sulla base di

contributi già versati e previo riconoscimento dei contributi

figurativi riguardanti il periodo trascorso sotto le armi durante la

guerra 1915-1918; è stata sollevata questione di legittimità

costituzionale dell'ultimo comma dell'art. 10 del D.P.R. 26 aprile

1957, n. 818, che non consente il riconoscimento dei contributi

figurativi quando essi siano computabili per altri trattamenti

pensionistici;

che si assumeva in giudizio dalla difesa del Papa la illegittimità

costituzionale di tale disposizione in riferimento all'art. 76 della

Costituzione perché eccedente i limiti della delega conferita con

l'art. 37 della legge 4 aprile 1952, n. 218;

che il Tribunale, dopo avere escluso che la norma impugnata, col

porre il divieto della computabilità del servizio militare agli

effetti di due diversi trattamenti pensionistici, potesse essere

considerata norma di attuazione della legge delegante oppure di

coordinamento di questa con la legislazione vigente in materia di

assicurazioni sociali, ha ritenuto rilevante e non manifestamente

infondata la sollevata questione rinviandone in conseguenza la

risoluzione alla Corte costituzionale;

che nel giudizio dinanzi a questa Corte le parti non si sono

costituite ma è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato;

che l'Avvocatura ha eccepito il difetto della rilevanza, in via

principale perché, non potendosi riconoscere al disposto dell'art. 10

della legge delegata efficacia retroattiva, la controversia avrebbe

dovuto essere decisa in base alle norme vigenti alla data del 1 maggio

1957, dalla quale sarebbe dovuta decorrere la pensione richiesta

all'I.N.P.S. e, in via subordinata, perché in ogni caso sarebbe

applicabile l'art, 10 della legge 20 febbraio 1958, n. 55, che avrebbe

assorbito e fatta propria la disposizione della legge delegata;

Considerato che la rilevanza della questione di legittimità

costituzionale in tanto sussiste in quanto il giudizio non possa essere

definito indipendentemente dalla risoluzione di detta questione e che,

pertanto, deve essere disposta la restituzione degli atti al giudice a

quo se questi non abbia preliminarmente accertato che la norma

impugnata è applicabile al rapporto controverso;

che nel caso in esame tale accertamento è mancato avendo il

Tribunale omesso di esaminare sia l'applicabilità al rapporto

controverso della normazione preesistente al decreto n. 818 del 1957,

sia se il giudizio potesse essere definito in base alla disposizione

contenuta nell'art. 10 della legge ordinaria 20 febbraio 1958, n. 55,

che si assume essere identica a quella dell'art. 10, ultimo comma, del

precedente decreto legislativo delegato;

che, in conseguenza, gli atti debbono essere restituiti al

Tribunale per l'esame della rilevanza;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina che gli atti siano restituiti al Tribunale di Catania.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 1964.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ

- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.

ECLI:IT:COST:1964:16 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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