Corte costituzionale

Ordinanza n. 159/2002

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 07/05/2002 · relatore Riccardo Chieppa

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di ammissibilità del conflitto di attribuzione tra

poteri dello Stato sorto a seguito della delibera del 9 novembre 1999

della Camera dei deputati relativa alla insindacabilità delle

opinioni espresse dall'on. Vittorio Sgarbi nei confronti di Sandro

Lopez, promosso dal Tribunale di Cosenza - sezione 2a penale - con

ricorso depositato il 19 febbraio 2001 ed iscritto al n. 184 del

registro ammissibilità conflitti.

Udito nella camera di consiglio del 21 novembre 2001 il giudice

relatore Riccardo Chieppa.

Ritenuto che nel corso del giudizio penale innanzi al Tribunale

di Cosenza a carico del deputato Vittorio Sgarbi, imputato del reato

di cui all'art. 30, comma quarto, della legge 6 agosto 1990, n. 223

(Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato) in

relazione all'art. 595 del codice penale e all'art. 13 della legge

8 febbraio 1948, n. 47 (Disciplina sulla stampa) per avere, in data

4 dicembre 1992, facendo uso del mezzo televisivo, offeso la

reputazione del consulente tecnico Sandro Lopez, con l'attribuzione

di fatto determinato, la difesa dell'imputato all'udienza del

9 gennaio 1995, invocava l'applicabilità dell'art. 68, primo comma,

della Costituzione, nel testo novellato dalla legge costituzionale

29 ottobre 1993, n. 3, e chiedeva che il Tribunale disponesse, ai

sensi dell'art. 3 del decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 9

(Disposizioni urgenti per l'attuazione dell'art. 68 della

Costituzione) la trasmissione degli atti alla Camera dei deputati,

che era disposta in pari data;

che l'assemblea della Camera dei deputati, nella seduta del

9 novembre 1999, deliberava, conformemente alla proposta della Giunta

per le autorizzazioni a procedere in giudizio, nel senso di ritenere

che i fatti per i quali era pendente detto processo penale

concernevano opinioni espresse da un membro del Parlamento

nell'esercizio delle sue funzioni;

che il Tribunale di Cosenza, con ordinanza adottata

all'udienza del 21 febbraio 2000, ha proposto ricorso per conflitto

di attribuzione nei confronti della Camera dei deputati in relazione

alla citata delibera; ricorso dichiarato ammissibile ai sensi

dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, con ordinanza n. 389

del 2000, con riserva di ogni definitiva decisione anche in ordine

alla ammissibilità, e con disposizione di adempimenti, a cura del

Tribunale ricorrente, di notifica alla Camera dei deputati e di

deposito presso la Corte, con la prova dell'eseguita notificazione,

entro determinati termini;

che il ricorso e l'ordinanza erano depositati tardivamente

dal Tribunale di Cosenza rispetto al termine perentorio assegnato,

per cui questa Corte dichiarava improcedibile il ricorso stesso, con

sentenza 25 luglio 2001, n. 293;

che il Tribunale di Cosenza, nel frattempo, con ordinanza

adottata all'udienza del 5 febbraio 2001, ha nuovamente sollevato

conflitto di attribuzione nei confronti della Camera dei deputati in

relazione alla citata delibera, senza fare alcun riferimento al

precedente ricorso;

che il Tribunale di Cosenza si è limitato a riproporre

pedissequamente le precedenti censure, ritenendo non configurabile un

collegamento tra le espressioni contestate come diffamatorie e

l'attività parlamentare del deputato Sgarbi, alla luce degli

elementi desumibili dalla delibera di insindacabilità e dalla

relazione della Giunta alla quale la prima faceva rinvio, non

apparendogli riscontrabile negli apprezzamenti formulati dallo stesso

in ordine alla competenza e professionalità del consulente tecnico

Lopez un'attinenza con atti tipici della funzione parlamentare, né

essendo possibile individuare nel comportamento di cui si tratta un

qualche intervento divulgativo di una scelta o di un'attività

politico-parlamentare;

che, secondo il collegio ricorrente, il deliberato della

Camera dei deputati, motivando l'insindacabilità con la natura di

critica tutta politica delle espressioni usate dal deputato Sgarbi,

si sarebbe basato sulla erronea interpretazione, secondo la quale la

prerogativa costituzionale coprirebbe tutti i comportamenti

riconducibili all'attività politica del deputato o senatore, ciò

che comporterebbe la ingiustificata menomazione della sfera di

attribuzioni costituzionali dell'autorità giudiziaria, rendendosi,

pertanto, necessario il ricorso al rimedio del conflitto di

attribuzione a norma dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

che pertanto, il Tribunale di Cosenza, ritenendo "necessario

... il controllo sul legittimo esercizio dei poteri della Camera dei

deputati nella vicenda in esame" ha rimesso gli atti alla Corte per

la soluzione del conflitto tra i poteri dello Stato;

che nelle conclusioni-dispositivo il Tribunale si è limitato

a sollevare "conflitto di attribuzione in ordine al corretto uso del

potere di decidere sulla sussistenza dei presupposti di

applicabilità dell'art. 68, primo comma, della Costituzione come

esercitato dalla Camera dei deputati con la delibera adottata in data

9 novembre 1999 relativamente al giudizio penale pendente davanti al

...Tribunale nei confronti del deputato Vittorio Sgarbi".

Considerato che alla luce dell'indirizzo interpretativo affermato

con le sentenze n. 363 e n. 364 del 2001 e n. 15 e n. 31 del 2002, il

ricorso, a prescindere da ogni ulteriore questione sulla ritualità

di riproposizione, deve essere dichiarato, in questa fase

preliminare, inammissibile, in quanto l'atto introduttivo, pur

contenendo gli elementi indispensabili per la identificazione delle

"ragioni di conflitto", difetta di una domanda chiaramente

individuabile, consistente nella sostanziale richiesta di una

pronuncia della Corte che dichiari non spettare alla Camera di

appartenenza la valutazione contenuta nella delibera impugnata e che

annulli la stessa delibera;

che ne consegue l'inammissibilità del ricorso per conflitto

in quanto carente dei suoi requisiti essenziali.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione

tra poteri dello Stato di cui in epigrafe, proposto dal Tribunale di

Cosenza nei confronti della Camera dei deputati.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 24 aprile 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Chieppa

Il cancelliere:Di Paola

Depositata in cancelleria il 7 maggio 2002.

Il direttore della cancelleria:Di Paola

ECLI:IT:COST:2002:159 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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