Corte costituzionale

Ordinanza n. 159/1984

Questione dichiarata infondata · depositata il 07/06/1984 · relatore Livio Paladin

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge 22 ottobre

1971, n. 865 (Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale

pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilità; modifiche

ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n.

167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per

interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale,

agevolata e convenzionata); degli artt. 1, 2 e 3 della legge 29 luglio

1980, n. 385, promosso con ordinanza emessa il 15 marzo 1983 dalla

Corte d'Appello di Cagliari nel procedimento civile vertente tra Lussu

Efisio contro Comune di Villacidro, iscritta al n. 525 del registro

ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 315 dell'anno 1983;

visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio dell'11 gennaio 1984 il Giudice

relatore Livio Paladin.

Ritenuto che la Corte d'Appello di Cagliari - con ordinanza emessa

il 15 marzo 1983 - ha impugnato, per pretesa violazione degli artt. 64

e 72 Cost., l'intera legge 22 ottobre 1971, n. 865 (in quanto approvata

dalla Camera senza tener conto, nel calcolo della maggioranza, dei

deputati presenti ma astenutisi dal voto); ed ha inoltre sollevato

questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 3 della

legge 29 luglio 1980, n. 385, in riferimento agli artt. 3, primo comma,

42, terzo comma, 53, primo comma, 84 (rectius: 81), quarto comma, e

136, primo comma, della Costituzione;

e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri, chiedendo che la Corte dichiari la manifesta infondatezza di

entrambe le questioni, con particolare riguardo alla sentenza di

accoglimento n. 223 del 1983.

Considerato che questa Corte ha già dichiarato l'illegittimità

costituzionale degli artt. 1, 2 e 3 della legge n. 385 del 1980,

mediante la ricordata sentenza n. 223 del 1983; e che, d'altra parte,

l'impugnativa della legge n. 865 del 1971, in riferimento agli artt. 64

e 72 Cost., è stata ritenuta non fondata dalla Corte stessa, mediante

la sentenza n. 78 del 1984.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara 13 manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale della legge 22 ottobre 1971, n. 865, in

riferimento agli artt. 64 e 72 Cost., sollevata dalla Corte d'Appello

di Cagliari, con ordinanza indicata in epigrafe;

2) dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 3 della legge 29 luglio

1980, n. 385 (già dichiarati costituzionalmente illegittimi con

sentenza n. 223 del 1983), sollevata dalla Corte d'Appello di Cagliari

con l'ordinanza predetta.

Cosi deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte

costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 giugno 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1984:159 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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