Corte costituzionale

Ordinanza n. 159/1981

Questione dichiarata infondata · depositata il 24/07/1981 · relatore Arnaldo Maccarone

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 18 dei r.d.l.

31 maggio 1946, n. 511 (responsabilità disciplinare dei magistrati),

promosso con ordinanza emessa il 14 novembre 1980 dalla Sezione

disciplinare del Consiglio superiore della Magistratura, nel

procedimento disciplinare a carico di Giannino Paolo, iscritta al n. 28

del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 77 del 18 marzo 1981.

Udito nella camera di consiglio del 2 luglio 1981 il Giudice

relatore Arnaldo Maccarone.

Ritenuto che la Sezione disciplinare del Consiglio superiore della

Magistratura, con ordinanza in data 14 novembre 1980, ha sollevato

questione di legittimità, in riferimento agli artt. 21, primo comma,

25, secondo comma, 101, secondo comma, e 108, primo comma, della

Costituzione, dell'art. 18 r.d.l. 31 maggio 1946, n. 511, nella parte

in cui sottopone a sanzione disciplinare il magistrato che "tenga in

ufficio o fuori condotta tale che lo renda immeritevole della fiducia e

della considerazione di cui deve godere. o che comprometta il prestigio

dell'ordine giudiziario".

Considerato che identica questione è già stata dichiarata non

fondata da questa Corte con sentenza n. 100 del 7 maggio 1981, e che

non sono prospettati nuovi profili o argomenti che possano indurre a

discostarsi dalla precedente decisione.

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9,

secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 18 r.d.l 31 maggio 1946, n. 511, nella parte

in cui sottopone a sanzione disciplinare il magistrato che tenga in

ufficio o fuori condotta tale che lo renda immeritevole della fiducia e

della considerazione di cui deve godere o che comprometta il prestigio

dell'Ordine giudiziario sollevata con ordinanza della Sezione

disciplinare del Consiglio superiore della Magistratura in data 14

novembre 1980 in relazione agli artt. 21 primo comma, 25, secondo

comma, 101, secondo comma e, 108, primo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 luglio 1981.

F.to: GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO

VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -

GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

GIUSEPPE FERRARI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1981:159 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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