Corte costituzionale

Ordinanza n. 158/1984

Questione dichiarata infondata · depositata il 07/06/1984 · relatore Guglielmo Roehrssen

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge

della Regione Sicilia 10 agosto 1978, n. 35

(Nuove norme in materia di lavori pubblici e per l'acceleramento e la

semplificazione delle relative procedure), promosso con ordinanza

emessa il 20 dicembre 1982 dal TAR per la Sicilia sul ricorso proposto

da Pellegrino Rosaria contro il Comune di Catania ed altra, iscritta al

n. 497 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 308 dell'anno 1983.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio dell'111 gennaio 1984 il Giudice

relatore Guglielmo Roehrssen.

Rilevato che il TAR per la Sicilia - Sezione di Catania - ha

sollevato, con ordinanza 20 dicembre 1982, questioni di legittimità

costituzionale dell'art. 2 della legge regionale siciliana 10 agosto

1978, n. 35 ("Nuove norme in materia di lavori pubblici e per

l'acceleramento e la semplificazione delle relative procedure"), in

riferimento agli artt. 97, primo comma, Cost., nonché 14, lett. s), e

20 dello Statuto della Regione siciliana;

che tali questioni sono state sollevate sotto il profilo che la

norma impugnata attribuendo al Sindaco, in materia di opere pubbliche

dei comuni, dei loro consorzi e delle comunità montane, la competenza

ad emanare provvedimenti di occupazione d'urgenza, espropriazione e

determinazione provvisoria dell'indennità di espropriazione - non

garantirebbe l'imparzialità dell'azione amministrativa e la proprietà

privata e inoltre lederebbe le dette norme statutarie;

considerato che la prima questione, sollevata in riferimento agli

artt. 42 e 97 Cost. - in quanto analoga ad altra dichiarata non fondata

con sentenza n. 319 del 1983 - è stata già dichiarata manifestamente

infondata con ordinanze nn. 42 e 71 del 1984 e che non vengono

prospettati argomenti che possano indurre a diversa decisione;

considerato altresì che l'ordinanza di rimessione non contiene

alcuna motivazione in ordine alla non manifesta infondatezza della

seconda questione, sollevata in riferimento agli artt. 14, lett. s) e

20 dello Statuto regionale siciliano, come richiesto dall'art. 23 della

legge 11 marzo 1953, n. 87;

visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87

e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla

Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge regionale siciliana

10 agosto 1978, n. 35 ("Nuove norme in materia di lavori pubblici e per

l'acceleramento e la semplificazione delle relative procedure")

sollevata in riferimento agli artt. 14, lett. s), e 20 dello statuto

regionale siciliano con ordinanza 20 dicembre 1982 dal TAR per la

Sicilia - Sezione di Catania;

b) dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dello stesso art. 2 della legge regionale

siciliana 10 agosto 1978, n. 35, sollevata in riferimento agli artt. 97

e 42 della Costituzione con la stessa ordinanza.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 giugno 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1984:158 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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