Corte costituzionale

Ordinanza n. 155/2000

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 24/05/2000 · relatore Massimo Vari

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 105 del regio

decreto 13 agosto 1933, n. 1038 (Regolamento di procedura per i

giudizi innanzi alla Corte dei conti), promossi con due ordinanze

della Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione

siciliana, emessa, l'una, il 23 settembre 1998, nel corso di un

giudizio di responsabilità, iscritta al n. 237 del registro

ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 18, prima serie speciale, dell'anno 1999, e, l'altra, il

19 gennaio 1999, nel corso di un giudizio in materia di pensione

militare proposto da Castagna Ernesto, iscritta al n. 249 del

registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 19, prima serie speciale, dell'anno 1999.

Visto l'atto di costituzione di Castagna Ernesto nonché gli atti

di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 22 marzo 2000 il giudice

relatore Massimo Vari.

Ritenuto che la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per

la Regione siciliana, giudicando in sede di rinvio da parte delle

Sezioni giurisdizionali centrali di appello, ha sollevato - con due

ordinanze emesse in data 23 settembre 1998 (r.o. n. 237 del 1999) e

19 gennaio 1999 (r.o. n. 249 del 1999) - zquestione di legittimità

costituzionale dell'art. 105 del regio decreto 13 agosto 1933,

n. 1038 (Regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte

dei conti);

che, secondo il rimettente, il predetto art. 105, giusta

l'interpretazione accolta dal c.d. "diritto vivente", consentirebbe,

in sede di appello, di limitare la cognizione alle questioni

pregiudiziali ovvero di conoscere in tutto o in parte del merito, a

prescindere dall'esistenza di una questione pregiudiziale, con rinvio

al giudice di primo grado per la definizione del giudizio;

che, pertanto, la disposizione denunciata, nella

interpretazione di cui sopra, consentendo al giudice d'appello di

trattare anche solo una parte del merito e, quindi, di rinviare gli

atti al giudice di primo grado per la definizione del giudizio,

determinerebbe un assoggettamento di quest'ultimo alle statuizioni

del primo tanto marcato da limitare la formazione ed espressione del

suo libero convincimento per la definizione della causa, con

conseguente violazione dell'art. 101, secondo comma, della

Costituzione;

che, secondo la prospettazione di cui all'ordinanza iscritta

al n. 249 del r.o. del 1999, sarebbe violato, altresì, il principio

di ragionevolezza, in quanto il riconoscimento al giudice d'appello

del potere di scegliere i casi in cui non definire la controversia

può comportare "non solo un'infinita duplicazione del primo e del

secondo grado di giudizio ma anche l'esame della stessa controversia

più volte da parte di giudici dello stesso grado";

che in entrambi i giudizi è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

generale dello Stato, che ha concluso per la manifesta infondatezza

della questione;

che, nel giudizio di cui all'ordinanza iscritta al n. 249 del

r.o. del 1999, si è costituita, altresì, la parte privata, Castagna

Ernesto, che ha concluso per l'irrilevanza e per la manifesta

infondatezza della questione.

Considerato che i giudizi, ponendo analoga questione, possono

essere riuniti per essere decisi con un'unica pronunzia;

che, nei termini sopra riferiti, la questione ha già formato

oggetto di esame da parte di questa Corte (ordinanza n. 158 del

1999), che l'ha dichiarata manifestamente inammissibile, rilevando,

in particolare, che l'art. 105 del regio decreto 13 agosto 1933,

n. 1038 definisce l'ambito di cognizione affidato al giudice di

appello, sicché difetta il requisito della rilevanza, essendo la

norma impugnata applicabile in una fase processuale del giudizio a

quo diversa da quella in cui la questione stessa è stata sollevata;

che analoga pronuncia di manifesta inammissibilità non può

non essere resa anche in questa circostanza.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della

questione di legittimità costituzionale dell'art. 105 del regio

decreto 13 agosto 1933, n. 1038 (Regolamento di procedura per i

giudizi innanzi alla Corte dei conti), sollevata dalla Sezione

giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione siciliana, in

riferimento all'art. 101, secondo comma, della Costituzione, con

entrambe le ordinanze in epigrafe e, in riferimento, altresì, al

principio di ragionevolezza, con l'ordinanza iscritta al n. 249 del

r.o. del 1999.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 maggio 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Vari

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 24 maggio 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:155 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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