Corte costituzionale

Ordinanza n. 155/1982

Altra decisione · depositata il 29/07/1982 · relatore Leopoldo Elia

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi

primo e secondo, della legge 10 maggio 1978, n. 176, e dell'artico

lounico della legge 23 novembre 1979, n. 595 (Affitto dei fondi

rustici) promossi con le ordinanze emesse il 23 gennaio 1980 dalla

Corte d'appello di Genova, il 3 dicembre 1980 dal Tribunale di

Brindisi, il 21 maggio 1981 dalla Corte d'appello di Napoli - Sezione

distaccata di Salerno, il 3 giugno e l'1 luglio 1981 (tre ordinanze)

dal Tribunale di Brindisi, il 21 aprile 1981 dalla Corte d'appello di

Lecce e il 27 ottobre 1981 dalla Corte d'appello di Cagliari,

rispettivamente iscritte al n. 410 del registro ordinanze 1980, ai

numeri 100, 511, 605, 640, 733 e 741 del registro ordinanze 1981 e al

n. 2 del registro ordinanze 1982 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 208 del 1980, nn. 130, 311 e 357 del 1981 e nn.

12, 61, 68 e 109 del 1982.

Visti l'atto di costituzione di Moretti Albertina e Giuseppina e

gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 19 luglio 1982 il Giudice

relatore Leopoldo Elia.

Ritenuto che i giudici a quibus hanno sollevato questione di

legittimità costituzionale dell'art. 1, commi primo e secondo, della

legge 10 maggio 1978, n. 176, e dell'articolo unico della legge 23

novembre 1979, n. 595, perché, determinando provvisoriamente i canoni

di affitto dei fondi rustici sulla base delle tabelle stabilite ai

sensi della legge 10 dicembre 1973, n. 814, sarebbero affetti dagli

stessi vizi rilevati nei confronti di quest'ultima dalla Corte

costituzionale con la sentenza n. 153 del 1977 e violerebbero altresì

l'art. 136 della Costituzione, protraendo l'efficacia di norme

dichiarate costituzionalmente illegittime;

considerato che successivamente all'emanazione delle ordinanze in

epigrafe è entrata in vigore la legge 3 maggio 1982, n. 203, che reca

una nuova disciplina dei contratti agrari e prevede forme di conguaglio

dei canoni per le annate agrarie trascorse a partire dal 1970/71;

che, conseguentemente, occorre restituire gli atti ai giudici a

quibus perché riesaminino la rilevanza delle questioni proposte,

tenendo conto della nuova normativa.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti ai giudici indicati in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 luglio 1982.

F.to LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1982:155 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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