Corte costituzionale

Ordinanza n. 154/1971

Questione dichiarata infondata · depositata il 30/06/1971 · relatore Francesco Paolo Bonifacio

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 108, lett. b

e c, del d.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162 (norme per la repressione

delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed

aceti), promosso con ordinanza emessa il 13 novembre 1970 dal pretore

di Orvieto nel procedimento penale a carico di Sugaroni Ottavia,

iscritta al n. 378 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35 del 10 febbraio 1971.

Udito nella camera di consiglio del 4 giugno 1971 il Giudice

relatore Francesco Paolo Bonifacio.

Ritenuto che con la ordinanza indicata in epigrafe è stata

sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 108, lett.

b e c, del d.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162 (contenente norme per la

repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti,

vini ed aceti), in cui si prevedono come obbligatorie le pene

accessorie della pubblicazione della sentenza di condanna su almeno due

giornali e dell'affissione della stessa agli albi della Camera di

commercio e del Comune di residenza del contravventore, in relazione

all'art. 2, ultimo comma, della legge 9 ottobre 1964, n. 991, ed in

riferimento all'art. 76 della Costituzione;

che nel giudizio dinanzi a questa Corte nessuno si è costituito.

Considerato che la questione, per quanto riguarda la pubblicazione

della sentenza di condanna su almeno due giornali, è stata dichiarata

non fondata con sentenza n. 14 del 1 febbraio 1967, e che con ordinanza

n. 34 del 16 marzo 1967, è stata quindi dichiarata manifestamente

infondata anche per quel che attiene all'affissione della sentenza

stessa agli albi della Camera di commercio e del Comune di residenza

del contravventore.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale - già decisa con la sentenza n. 14 e con l'ordinanza n.

34 del 1967 - dell'art. 108, lett. b e c, del d.P.R. 12 febbraio 1965,

n. 162, contenente norme per la repressione delle frodi nella

preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti, proposta, con

l'ordinanza di cui in epigrafe, in relazione all'art. 2, ultimo comma,

della legge 9 ottobre 1964, n. 991, ed in riferimento all'art. 76 della

Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 giugno 1971.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

ECLI:IT:COST:1971:154 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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