Corte costituzionale

Ordinanza n. 153/1974

Altra decisione · depositata il 29/05/1974 · relatore Vezio Crisafulli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della

Regione Trentino-Alto Adige 8 agosto 1959, n. 10 (Autorizzazione alla

emissione di azioni al portatore nella Regione Trentino-Alto Adige),

promosso con ordinanza emessa il 24 settembre 1973 dal tribunale di

Rovereto sul ricorso della società Monte Rust, iscritta al n. 406 del

registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 314 del 5 dicembre 1973.

Visti gli atti d'intervento dei Presidenti della Regione

Trentino-Alto Adige e della Giunta provinciale di Trento;

udito nell'udienza pubblica del 3 aprile 1974 il Giudice relatore

Vezio Crisafulli;

udito l'avv. Feliciano Benvenuti, per la Regione Trentino-Alto

Adige e per la Provincia di Trento.

Ritenuto che con ordinanza emessa il 24 settembre 1973 il tribunale

di Rovereto ha sollevato questione di legittimità costituzionale della

legge della Regione Trentino-Alto Adige 8 agosto 1959, n. 10, di

"Autorizzazione alla emissione di azioni al portatore nella Regione

Trentino-Alto Adige", per contrasto con l'art. 5, n. 3, della legge

cost. 26 febbraio 1948, n. 5, recante il testo originario dello Statuto

speciale per il Trentino-Alto Adige;

che sono intervenute in giudizio dinanzi a questa Corte la

Provincia autonoma di Trento e la Regione Trentino-Alto Adige.

Considerato che, dopo l'emanazione dell'ordinanza, è entrato in

vigore il d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, che, in attuazione del

principio formulato nell'art. 10, secondo comma, n. 13, della legge di

delega per la riforma tributaria 9 ottobre 1971, n. 825, dispone

all'art. 74 che tutte le azioni emesse da società aventi sede nel

territorio della Repubblica debbano essere nominative, prevedendo

altresì la conversione di quelle al portatore precedentemente emesse;

che si rende, pertanto, necessario che il giudice a quo riesamini

la rilevanza della questione di legittimità costituzionale alla

stregua delle norme statali sopravvenute in materia.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina che gli atti siano restituiti al tribunale di Rovereto.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 16 maggio 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - EDOARDO

VOLTERRA - GUIDO ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1974:153 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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