Corte costituzionale

Ordinanza n. 153/1973

Altra decisione · depositata il 18/07/1973 · relatore Leonetto Amadei

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 76, primo

comma, del r.d. 4 ottobre 1935, n. 1827, sul perfezionamento e

coordinamento legislativo della previdenza sociale, convertito in

legge, con modificazioni, con la legge 6 aprile 1936, n. 1155, promosso

con ordinanza emessa il 24 marzo 1971 dal tribunale di Brescia nel

procedimento civile vertente tra Campagnola Ancilla e l'Istituto

nazionale della previdenza sociale, iscritta al n. 206 del registro

ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 170 del 7 luglio 1971.

Visti l'atto di Costituzione di Campagnola Ancilla e d'intervento

del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 30 maggio 1973 il Giudice relatore

Leonetto Amadei;

uditi gli avvocati Paolo Barile e Franco Agostini, per Campagnola

Ancilla, ed il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio

Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato che la disposizione impugnata dispone che la

disoccupazione nei periodi di stagione morta, per le lavorazioni

soggette a disoccupazione stagionale, e quella relativa a periodi di

sosta, per le lavorazioni soggette a normali periodi di sospensione,

non danno diritto alla indennità; non considerandosi implicitamente

tali periodi di inattività come disoccupazione involontaria;

che appare opportuno, prima di esaminare la questione di

legittimità costituzionale acquisire dati ed elementi concernenti:

a) il numero dei lavoratori soggetti a disoccupazione nei periodi

di stagione morta per le lavorazioni soggette a periodi stagionali di

sosta o di sospensione;

b) quanti, dei lavoratori di cui sopra, si iscrivono nelle liste di

disoccupazione per ottenere nel periodo di stagione morta altra

occupazione;

c) un elenco delle lavorazioni stagionali di durata inferiore ai

sei mesi;

che tali elementi possono essere forniti dal Ministero del lavoro;

visti gli artt. 13 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 12 delle

Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dispone che i dati e gli elementi sopra indicati siano trasmessi a

questa Corte a cura del Ministero del lavoro entro novanta giorni.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 28 giugno 1973.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1973:153 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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