Corte costituzionale

Ordinanza n. 151/1989

Questione dichiarata infondata · depositata il 21/03/1989 · relatore Vincenzo Caianello

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. nn. 4 e 5

della legge regionale Sardegna 5 luglio 1979, n. 59 (Regolamentazione

della pesca del corallo) promosso con ordinanza emessa il 20 aprile

1988 dal Pretore di Alghero nel procedimento civile vertente tra

Robotti Secondo e la Regione Autonoma Sardegna ed altro, iscritta al

n. 553 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell'anno

1988;

Udito nella camera di consiglio del 25 gennaio 1989 il Giudice

relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che nel corso di un giudizio di opposizione ad

ordinanza-ingiunzione, emessa in seguito ad un illecito commesso in

violazione della regolamentazione della pesca del corallo, il Pretore

di Alghero con ordinanza in data 20 aprile 1988 ha impugnato l'art. 4

della legge regionale Sardegna 5 luglio 1979 n. 59, ritenendolo

costituzionalmente illegittimo nella parte in cui conferisce

all'Assessore regionale dell'ambiente la potestà di disciplinare,

con proprio decreto annuale, la pesca del corallo;

che la disposizione denunciata si porrebbe in contrasto con

l'art. 27 dello Statuto sardo che attribuisce la potestà normativa

regolamentare esclusivamente al Consiglio regionale;

che non si sono costituituite le parti;

Considerato che la medesima questione, sollevata in riferimento

allo stesso parametro costituzionale, è stata già dichiarata non

fondata da questa Corte con sentenza n. 569 del 1988, e

successivamente manifestamente infondata con ordinanza n. 918 del

1988;

che l'ordinanza di rimessione non prospetta argomentazioni

diverse da quelle già considerate nella citata pronuncia, né

comunque sussistono ragioni o elementi nuovi tali da indurre questa

Corte a mutare il proprio indirizzo;

che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente

infondata;

Visti gli artt. 26, comma secondo, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9,

comma secondo, delle norme integrative per i giudizi avanti la Corte

costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 4 della legge regionale Sardegna 5 luglio

1979, n. 59, sollevata, in riferimento all'art. 27 dello Statuto

sardo, dal Pretore di Alghero con l'ordinanza indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'8 marzo 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 21 marzo 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1989:151 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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