Corte costituzionale

Ordinanza n. 150/2000

Altra decisione · depositata il 19/05/2000 · relatore Fernando Santosuosso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato

sorto a seguito della delibera della Camera dei deputati del

27 ottobre 1999 relativa alla insindacabilità delle opinioni

espresse dall'on Mario Borghezio nei confronti del dott. Luigi

Tennirelli, promosso dal Tribunale di Novara - sezione penale, con

ricorso depositato il 19 gennaio 2000 ed iscritto al n. 142 del

registro ammissibilità conflitti.

Udito nella camera di consiglio del 12 aprile 2000 il giudice

relatore Fernando Santosuosso.

Ritenuto che, nel corso di un procedimento penale a carico

dell'on. Mario Borghezio - imputato dei reati di diffamazione a mezzo

stampa e di minaccia, in conseguenza delle dichiarazioni rilasciate

nei confronti del dott. Luigi Tennirelli, segretario comunale di

Novara, il Tribunale di Novara, con ordinanza del 16 novembre 1999,

ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti della Camera dei

deputati, in relazione alla delibera del 27 ottobre 1999 con la quale

quest'ultima, accogliendo le proposte della Giunta per le

autorizzazioni a procedere, ha dichiarato che le opinioni manifestate

dall'on. Borghezio sono da ritenersi espresse nell'esercizio delle

funzioni di parlamentare, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della

Costituzione;

che, nel caso specifico, in data 18 ottobre 1996 il deputato

Borghezio aveva formulato, sia ai giornalisti di alcune testate

televisive locali di Novara, sia nel corso di una successiva

manifestazione pubblica, delle accuse nei confronti del dott.

Tennirelli, a causa del comportamento da questi tenuto in una seduta

del Consiglio comunale di Novara, affermando: "... rispondiamo come

governo della Padania alla provocazione antidemocratica del solito

terronaccio paracadutato dal governo di Roma, con il suo sguardo

occhialuto, a controllare e ad inficiare le libere determinazioni

dell'autonomia locale; ... questo termine terronaccio è un termine

eufemistico tra ... militanti duri e puri della vecchia guardia

leghista avrei usato sicuramente un termine molto più appropriato ai

modi di fare antidemocratici, incivili, beceri di un rappresentante

del potere centrale dello Stato, che ogni giorno non perde occasione

di mostrare il suo volto razzista ... attraverso personaggi

gauleiter". Inoltre, nelle stesse circostanze di tempo e di luogo

l'on. Borghezio aveva aggiunto: "... non è igienico che l'ex

segretario comunale innominabile di Novara si presenti alla prossima

seduta del Consiglio comunale. Per usare il vostro linguaggio,

mafiosi di Roma, questo è un avvertimento";

che, secondo il Tribunale di Novara, non sussisterebbe alcuna

connessione della condotta contestata al deputato Borghezio con la

sua attività parlamentare, in particolare con l'interrogazione da

lui presentata alla Camera il 17 ottobre 1996 (ossia il giorno

precedente rispetto alle dichiarazioni contestate): le dichiarazioni

incriminate non rappresenterebbero, infatti, la mera divulgazione

della suddetta interrogazione, ma si tradurrebbero in una condotta

autonoma, ancorché riconducibile alla medesima vicenda;

che, peraltro, non potendo disattendere la delibera di

insindacabilità, il Tribunale di Novara ha sollevato conflitto di

attribuzione in ordine al corretto esercizio del potere della Camera

di valutare, nel caso di specie, la sussistenza dei presupposti di

applicabilità dell'art. 68, primo comma, della Costituzione.

Considerato che, in questa fase del giudizio, a norma

dell'art. 37, quarto comma, della legge n. 87 del 1953, la Corte

costituzionale è chiamata a deliberare, senza contraddittorio, se

"esiste la materia di un conflitto la cui risoluzione spetti alla sua

competenza", restando impregiudicata ogni ulteriore decisione, anche

in punto di ammissibilità;

che nella fattispecie sussistono i requisiti, soggettivo ed

oggettivo, del conflitto;

che infatti, quanto al primo, devono ritenersi legittimati ad

essere parti del presente conflitto sia il Tribunale di Novara -

essendo principio costantemente affermato da questa Corte che i

singoli organi giurisdizionali, esplicando le loro funzioni in

situazione di piena indipendenza, costituzionalmente garantita, sono

da considerarsi legittimati, attivamente e passivamente, ad essere

parte di conflitti di attribuzione -, sia la Camera dei deputati - in

quanto organo competente a dichiarare definitivamente la propria

volontà in ordine all'applicabilità dell'art. 68, primo comma,

della Costituzione (cfr., da ultimo, le sentenze nn. 11 e 58 del 2000

e le ordinanze nn. 16 e 91 del 2000) -;

che, quanto al profilo oggettivo, il Tribunale ricorrente

lamenta la lesione della propria sfera di attribuzioni,

costituzionalmente garantita, in conseguenza dell'esercizio ritenuto

illegittimo, per erronea valutazione dei presupposti, del potere

spettante alla Camera di dichiarare l'insindacabilità delle opinioni

espresse dai propri membri nell'esercizio delle loro funzioni (cfr.,

da ultimo, le pronunce sopra citate);

che la forma dell'ordinanza, utilizzata dal Tribunale per

proporre il ricorso, deve ritenersi idonea per una valida

instaurazione del conflitto - ove sussistano sostanzialmente i

requisiti richiesti -, come ripetutamente affermato da questa Corte

(cfr., da ultimo, le sentenze nn. 10, 11 e 82 del 2000);

che dal ricorso possono ricavarsi "le ragioni del conflitto"

e "le norme costituzionali che regolano la materia", come richiesto

dall'art. 26 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo

1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dal tribunale di

Novara nei confronti della Camera dei deputati con il ricorso

indicato in epigrafe;

Dispone:

a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione

della presente ordinanza al tribunale di Novara, ricorrente;

b) che, a cura del ricorrente, il ricorso e la presente

ordinanza siano notificati alla Camera dei deputati, in persona del

suo Presidente entro il termine di sessanta giorni dalla

comunicazione, per essere poi depositati presso la cancelleria della

Corte entro venti giorni dalla notifica, a norma dell'art. 26, terzo

comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 maggio 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Santosuosso

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 19 maggio 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:150 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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