Corte costituzionale

Ordinanza n. 150/1979

Altra decisione · depositata il 14/12/1979 · relatore Antonino de Stefano

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 4d.l. 580/1973

citata

  • art. 35d.l. 580/1973

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 4,

commi 1 e 3, del d.l. 1 ottobre 1973, n. 580 (misure urgenti per

l'Università), nel testo che risulta dalla legge di conversione con

modificazioni 30 novembre 1973, n. 766, promossi con le seguenti

ordinanze:

a) ordinanza emessa il 20 dicembre 1977 dal Tribunale

amministrativo regionale per la Sicilia sul ricorso proposto da Aleni

Luigi ed altri contro l'Università degli studi di Palermo, in persona

del Rettore pro-tempore, iscritta al n. 227 del registro ordinanze 1978

e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 194 del 12

luglio 1978;

b) ordinanza emessa il 30 gennaio 1978 dal Tribunale amministrativo

regionale per il Piemonte sul ricorso proposto da Piazza Roberto contro

l'Università degli studi di Torino in persona del Rettore pro-tempore,

nonché contro l'Amministrazione della Pubblica Istruzione in persona

del Ministro pro-tempore, iscritta al n. 315 del registro ordinanze

1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 264 del

20 settembre 1978.

Visto l'atto di intervento per il Presidente del Consiglio dei

ministri e di costituzione per il Ministero della Pubblica Istruzione,

in persona del Ministro pro- tempore, e per l'Università degli studi

di Torino, in persona del Rettore pro-tempore, tutti rappresentati e

difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, nel giudizio promosso con

la citata ordinanza del TAR per il Piemonte;

udito nell'udienza pubblica del 24 ottobre 1979 il Giudice relatore

Antonino De Stefano;

udito il Sostituto avvocato generale dello Stato Renato Carafa, per

il Presidente del Consiglio dei ministri, per il Ministero della

Pubblica Istruzione e per l'Università degli studi di Torino.

Ritenuto che, con le ordinanze indicate in epigrafe, è stata

proposta - in riferimento agli artt. 3, comma 1, e 97, comma 1, della

Costituzione da entrambe, ed anche agli artt. 34, comma 1, 35, comma 1,

52 (rectius 51) comma 1, dall'ordinanza del TAR per il Piemonte -

questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, commi 1 e 3, del

d.l. 1 ottobre 1973, n. 580, nel testo modificato dalla legge di

conversione 30 novembre 1973, n. 766, nella parte in cui, limitando

all'anno accademico 1974-75 la maturazione del triennio di anzianità

d'insegnamento universitario, al fine di acquisire la "stabilizzazione"

nell'incarico, consentivano tale possibilità a coloro che fossero già

incaricati nell'anno accademico 1972-73, ma non anche a coloro che

nello stesso anno (e sempre anteriormente all'entrata in vigore del

provvedimento) fossero stati soltanto proposti per un incarico per il

successivo anno 1973-74, pur avendo inteso estendere il medesimo

diritto anche a quest'ultima categoria.

Considerato che i relativi giudizi possono essere riuniti stante la

identità della sollevata questione; che il riferimento al 3 comma del

citato art. 4 va rettamente inteso siccome al 4 comma del testo

attualmente in vigore, per effetto della legge di conversione che dopo

il primo comma ne ha inserito, nel testo originario, altri due, nonché

della sentenza di questa Corte n. 110 del 1975. che del secondo di

questi ultimi ha dichiarato la illegittimità costituzionale; che nel

corso dei giudizi stessi è sopravvenuto il d.l. 23 dicembre 1978, n.

817 (norme transitorie per il personale precario delle Università), il

quale, con il quindicesimo comma del suo articolo unico, nel testo

sostituito con la legge di conversione 19 febbraio 1979, n. 54, ha

sancito che "il disposto di cui al primo comma dell'art. 4 del d.l. 1

ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30

novembre 1973, n. 766, si estende ai professori incaricati di

insegnamento ufficiale... in servizio nell'anno accademico 1978-79 e

che abbiano maturato o maturino in anni accademici successivi tre anni

di anzianità di insegnamento"; che, di conseguenza, si rende

necessario restituire gli atti ai giudici a quibus, affinché

accertino, alla stregua della nuova normativa, se la sollevata

questione sia tuttora rilevante.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti ai giudici indicati in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 7 dicembre 1979.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -

GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI- LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1979:150 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari