Corte costituzionale

Ordinanza n. 145/2000

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 16/05/2000 · relatore Franco Bile

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 18d.P.R. 145/1981

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 18, secondo

comma, del d.P.R. 24 marzo 1981, n. 145 (Ordinamento dell'azienda

autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale -

AAVTAG), promosso con ordinanza emessa il 1° ottobre 1998 dal

Tribunale di Milano nel procedimento civile vertente tra SEA S.p.a. e

il Ministero delle finanze ed altri, iscritta al n. 900 del registro

ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 2, prima serie speciale, dell'anno 1999.

Visto l'atto di costituzione della SEA S.p.a., nonché l'atto

d'intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica dell'11 aprile 2000 il giudice

relatore Franco Bile;

Uditi l'avvocato Maria Alessandra Sandulli e l'avvocato dello

Stato Ignazio F. Caramazza per il Presidente del Consiglio dei

Ministri.

Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di

Milano ha sollevato questione di costituzionalità dell'art. 18,

secondo comma, del d.P.R. 24 marzo 1981, n. 145 (Ordinamento

dell'azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo

generale - AAVTAG), nel corso di un giudizio instaurato dalla s.p.a.

SEA (Società esercizi aeroportuali) contro il Ministero delle

finanze, il Ministero dei trasporti, il Ministero della difesa e

l'AAAVTAG;

che dall'ordinanza risulta che la società attrice - gerente

il sistema aeroportuale milanese degli aeroporti di Malpensa e

Linate, in forza di concessione direttamente disposta con legge

18 aprile 1962, n. 194 (Norme concernenti l'istituzione del sistema

aeroportuale di Milano) e sulla base della convenzione del 7 maggio

1962, autorizzata da detta legge e resa esecutiva con decreto del

Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile del 5 marzo 1964 - ha

chiesto al Tribunale l'accertamento della proprietà di alcuni beni

immobili, assumendo di averli costruiti su terreni ricevuti in

godimento dallo Stato concedente, per realizzare le strutture

aeroportuali, e lamentando che essi erano stati erroneamente

trasferiti all'AAAVTAG con decreto del Ministro delle finanze del

18 dicembre 1989;

che l'ordinanza riferisce ancora che nella citazione

introduttiva del giudizio la SEA aveva dedotto: a) che, in forza

della citata convenzione, tutte le opere ed infrastrutture da essa

realizzate "sulle aree demaniali dove risultano localizzati gli

aeroporti privati di Linate e Malpensa, gestiti dalla stessa"

dovevano intendersi di sua proprietà fino alla scadenza della

concessione, allorquando rimarranno acquisite al demanio statale,

ferma restando la possibilità per lo Stato, qualora dovesse averne

necessità per ragioni militari o per altro interesse pubblico, di

riacquisirli prima della suddetta scadenza, con l'obbligo di

corrispondere un indennizzo ai sensi dell'art. 42 codice della

navigazione; b) che la legge 23 maggio 1980, n. 242, aveva conferito

delega al Governo per la ristrutturazione dei servizi di assistenza

al volo ed in particolare per la costituzione dell'AAAVTAG,

prevedendo all'art. 3 l'attribuzione all'ente di una dotazione

patrimoniale e finanziaria, con trasferimento di materiali ed

impianti dal Ministero della difesa e dal Commissariato per

l'assistenza al volo civile; c) che il d.P.R. n. 145 del 1981,

nell'eseguire la delega, aveva previsto che tale dotazione fosse

costituita per un verso dai beni del demanio militare e

dell'aviazione civile all'epoca utilizzati per assicurare i servizi

di assistenza al volo attribuiti al nuovo ente (art.18, primo comma),

e per altro verso "dalle apparecchiature, apparati e suppellettili e

beni mobili in genere, attualmente impiegati allo scopo sopra

indicato e da chiunque siano stati acquistati o da chiunque vengano

attualmente utilizzati" (art.18, secondo comma); d) che con il

decreto 18 dicembre 1989 del Ministro delle finanze erano stati

trasferiti all'AAAVTAG taluni beni, tra i quali figuravano impianti e

fabbricati di proprietà dell'attrice; e) che questo trasferimento

era avvenuto in violazione dell'art. 18 del d.P.R. n. 145 del 1981,

che comprendeva nell'oggetto del possibile trasferimento solo beni

immobili statali e beni di soggetti estranei all'amministrazione

statale, purché mobili;

che l'ordinanza - premesso che il secondo comma dell'art. 18

del d.P.R. n. 145 del 1981 deve essere interpretato nel senso della

sua riferibilità anche a beni immobili appartenenti a privati, come

quelli di cui si controverte - afferma che tale norma consentirebbe

di trasferire all'AAAVTAG, senza indennizzo, i beni in questione, da

ritenersi di proprietà della SEA, essendo pacifico che essa li abbia

costruiti;

che sulla base di tali argomentazioni, il Tribunale solleva

d'ufficio la questione di costituzionalità dell'art. 18, secondo

comma, del d.P.R. n. 145 del 1981, con riferimento all'art. 42, terzo

comma, della Costituzione, "nella parte in cui non prevede la

corresponsione di alcun indennizzo in caso di trasferimento della

proprietà di beni immobili da parte di privati all'AAAVTAG"

osservando che la questione sarebbe rilevante (in quanto "la censura

investe direttamente il secondo comma dell'art. 18..., la cui

interpretazione costituisce la sostanza della controversia in esame")

e non manifestamente infondata (per il fatto stesso, altre volte

scrutinato dalla Corte costituzionale, della sussistenza di

un'espropriazione senza indennizzo);

che nel giudizio di costituzionalità è intervenuto il

Presidente del Consiglio dei Ministri, il quale, con una memoria

depositata in prossimità dell'udienza, ha contestato

l'interpretazione della norma prospettata dal giudice a quo ed ha

concluso per la declaratoria di inammissibilità della questione, in

quanto la norma stessa - se interpretata correttamente - renderebbe

insussistente il dubbio di costituzionalità, con conseguente

irrilevanza della questione;

che si è pure costituita la parte privata SEA, la quale ha

sollecitato la dichiarazione di inammissibilità della questione,

sostenendo che il Tribunale avrebbe trascurato, con motivazione

insufficiente, la sua prospettazione interpretativa senza considerare

la possibilità di adottare un'interpretazione conforme a

Costituzione.

Considerato che dal testo dell'ordinanza di rimessione emerge che

la SEA ha proposto due domande, chiedendo con la prima l'accertamento

che i beni da essa realizzati e trasferiti all'AAAVTAG, ex art. 18

del d.P.R. n. 145 del 1981, sono di sua proprietà, e con la seconda

la declaratoria di illegittimità del decreto ministeriale di

trasferimento;

che il giudice a quo - nel presupposto che la norma

dell'art. 18, secondo comma, del d.P.R. n. 145 del 1981, consentendo

l'attribuzione all'AAAVTAG di beni (anche immobili) appartenenti a

terzi, configuri una fattispecie espropriativia - ha sollevato

d'ufficio la questione di legittimità costituzionale di tale comma

"nella parte in cui non prevede la corresponsione di alcun indennizzo

in caso di trasferimento della proprietà di beni immobili da parte

di privati all'AAAVTAG";

che, per essere rilevante in funzione della decisione sulle

domande pendenti, la questione avrebbe dovuto essere prospettata con

la richiesta di eliminazione della norma concernente l'asserita

fattispecie espropriativa;

che in tal caso l'accoglimento della questione avrebbe potuto

consentire di riconoscere fondata la domanda della SEA, una volta

venuto meno il (preteso) titolo d'acquisto della proprietà da parte

dell'amministrazione, mentre il rigetto della questione e, quindi, la

persistenza di quel titolo, avrebbe potuto consentire di riconoscere

infondata quella domanda;

che viceversa l'ordinanza di rimessione (come chiaramente

mostra il suo petitum) intende ottenere una pronuncia, che -

lasciando in vigore la norma denunciata nella parte in cui, a dire

del Tribunale, prevederebbe una fattispecie espropriativa - ne

dichiari l'illegittimità costituzionale in quanto non prevede la

corresponsione dell'indennizzo ai sensi dell'art. 42, terzo comma

della Costituzione e così introduca nella disposizione, con

pronuncia additiva, l'obbligo dell'indennizzo;

che, prospettata nei termini appena individuati, la sollevata

questione è irrilevante ai fini della decisione sulle domande

proposte al giudice rimettente;

che infatti una pronuncia che introducesse nella norma

l'indennizzo, lasciando in vita la fattispecie espropriativa, sarebbe

rilevante nel giudizio a quo soltanto qualora in esso pendesse, anche

in via subordinata, una domanda della SEA volta ad ottenere, senza

porre in discussione l'asserita espropriazione, la corresponsione

dell'indennizzo imposto dall'art. 42 Cost., mentre è pacifico che

una simile domanda non è stata proposta dalla SEA, la quale ha

decisamente contestato la sussistenza della fattispecie

espropriativa;

che, del resto, non avendo la sollevata questione lo scopo di

eliminare la (pretesa) fattispecie espropriativa, il giudice

rimettente ben può valutarne l'esistenza ai fini della decisione

delle domande effettivamente proposte e segnatamente di quella di

accertamento della proprietà dei beni, mentre l'illegittimità

costituzionale della norma denunciata per la sola mancata previsione

di un indennizzo non comporterebbe alcun effetto, per i motivi dianzi

indicati, ai fini della decisione;

che, dunque, la questione appare manifestamente inammissibile

per difetto di rilevanza, in quanto prospettata senza alcuna utilità

ai fini della decisione delle domande nel giudizio a quo.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 18, secondo comma, del d.P.R.

24 marzo 1981, n. 145 (Ordinamento dell'Azienda autonoma di

assistenza al volo per il traffico aereo generale), sollevata, in

riferimento all'art. 42, terzo comma, della Costituzione, dal

tribunale di Milano, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

palazzo della Consulta, l'11 maggio 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Bile

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 16 maggio 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:145 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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