Corte costituzionale

Ordinanza n. 141/2000

Altra decisione · depositata il 16/05/2000 · relatore Carlo Mezzanotte

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato

sorto a seguito della delibera del Senato della Repubblica del

21 aprile 1999, relativa alla insindacabilità delle opinioni

espresse dal sen. Roberto Avogadro nei confronti del dott. Alberto

Landolfi, promosso dal giudice istruttore in funzione di giudice

unico del Tribunale civile di Savona, con ricorso pervenuto il

30 novembre 1999 ed iscritto al n. 135 del registro ammissibilità

conflitti.

Udito nella camera di consiglio del 23 febbraio 2000 il giudice

relatore Carlo Mezzanotte.

Ritenuto che, nel corso di un giudizio civile promosso da Alberto

Landolfi, sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale

di Savona, al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti a

cagione di espressioni asseritamente diffamatorie rivolte alla sua

persona dal senatore Roberto Avogadro, il giudice istruttore in

funzione di giudice unico del Tribunale civile di Savona, con atto in

data 19 novembre 1999, ha sollevato conflitto di attribuzione tra

poteri dello Stato nei confronti del Senato della Repubblica, in

relazione alla deliberazione adottata dall'Assemblea il 21 aprile

1999 con la quale, in parziale difformità dalle proposte della

Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, ha dichiarato

che le affermazioni per le quali il predetto senatore è stato

chiamato a rispondere riguardano opinioni espresse da un membro del

Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi del primo

comma dell'art. 68 della Costituzione;

che i fatti per cui si procede in sede civile, come riferiti

nell'atto introduttivo, consisterebbero in alcune affermazioni del

senatore Avogadro assunte come diffamatorie nei confronti del

sostituto procuratore Landolfi, contenute in un articolo dal titolo

"Attentato Rai interpellanza di Avogadro" pubblicato sul quotidiano

La Stampa del 28 novembre 1996, in un comunicato stampa del

23 ottobre 1997 intitolato "Elezioni padane di domenica 26 ottobre",

e in una nota a tale comunicato stampa, redatta in pari data;

che il ricorrente concorda con le valutazioni espresse prima

dalla Giunta delle elezioni e poi dalla Assemblea del Senato, secondo

cui le affermazioni contenute nell'articolo citato sono insindacabili

in quanto ricadono nell'ipotesi di cui all'art. 68, primo comma,

della Costituzione;

che egli dissente invece dalla deliberazione dell'Assemblea,

nella parte in cui ha ritenuto coperte dalla garanzia le

dichiarazioni del senatore contenute nel comunicato stampa del

23 ottobre 1997 e nella relativa nota;

che il giudice ricorrente ripercorre la giurisprudenza

costituzionale in materia, alla luce della quale la prerogativa della

insindacabilità non si estende a tutti i comportamenti dei membri

delle Camere, ma solo a quelli funzionali all'esercizio delle

attribuzioni proprie del potere legislativo e conclude nel senso che,

in relazione ai fatti per i quali viene promosso il presente

conflitto, tale rapporto di funzionalità non sussisterebbe;

che egli ritiene invero "del tutto corrette e condivisibili",

sul punto, le argomentazioni della Giunta, riportate nell'atto

introduttivo, secondo cui "il senatore Avogadro proseguirebbe una

polemica di sapore prettamente politico e partitico contro le

iniziative giudiziarie intraprese dal magistrato", sicché "sarebbe

possibile sostenere che le affermazioni del parlamentare

costituiscano esercizio del diritto di critica, ma tale interrogativo

spetterebbe alla autorità giudiziaria ordinaria" e non al Senato.

Considerato che in questa fase del giudizio, a norma

dell'art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87,

questa Corte è chiamata a deliberare, senza contraddittorio, in

ordine all'ammissibilità del conflitto, in riferimento ai requisiti

soggettivi e oggettivi richiamati dal primo comma dello stesso

articolo, restando impregiudicata ogni ulteriore decisione, anche in

punto di ammissibilità;

che il giudice istruttore in funzione di giudice unico del

Tribunale civile di Savona è legittimato a sollevare il conflitto in

quanto organo giurisdizionale competente a dichiarare definitivamente

la volontà del potere cui appartiene, in conformità al principio,

costantemente affermato da questa Corte, secondo il quale i singoli

organi giurisdizionali, svolgendo le loro funzioni in posizione di

piena indipendenza, costituzionalmente garantita, sono legittimati a

essere parti nei conflitti costituzionali di attribuzione;

che, del pari, il Senato della Repubblica è legittimato ad

essere parte del presente conflitto, in quanto organo competente a

dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartiene, in

ordine all'applicabilità ai suoi componenti dell'art. 68, primo

comma, della Costituzione;

che, per quanto attiene al profilo oggettivo del conflitto,

il ricorrente lamenta la menomazione della propria sfera di

attribuzioni, costituzionalmente garantita, in conseguenza della

deliberazione del Senato della Repubblica denunciata come

illegittima, che qualifica le opinioni espresse da un proprio membro

come rientranti nell'esercizio delle funzioni parlamentari, sicché

per esse opererebbe la garanzia dell'insindacabilità stabilita

dall'art. 68, primo comma, della Costituzione;

che esiste la materia di un conflitto la cui soluzione spetta

alla competenza di questa Corte.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara ammissibile, ai sensi dell'articolo 37 della legge

11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dal

giudice istruttore in funzione di giudice unico del tribunale civile

di Savona nei confronti del Senato della Repubblica con il ricorso

indicato in epigrafe;

Dispone:

a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione

della presente ordinanza al giudice istruttore in funzione di giudice

unico del tribunale civile di Savona, ricorrente;

b) che, a cura del ricorrente, il ricorso e la presente

ordinanza siano notificati al Senato della Repubblica, in persona del

suo Presidente entro il termine di sessanta giorni dalla

comunicazione di cui al punto a) per essere successivamente

depositati nella cancelleria di questa Corte entro il termine di

venti giorni dalla notificazione, a norma dell'art. 26, terzo comma,

delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte

costituzionale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 maggio 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Mezzanotte

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 16 maggio 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:141 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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