Corte costituzionale

Ordinanza n. 140/2000

Altra decisione · depositata il 16/05/2000 · relatore Valerio Onida

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato

sorto a seguito della delibera della Camera dei deputati del

15 dicembre 1998 relativa alla insindacabilità delle opinioni

espresse dall'on. Tiziana Parenti con dichiarazioni rese il 4 e il

9 novembre 1994, allorché fu sentita dagli ispettori del Ministero

di grazia e giustizia nell'ambito dell'inchiesta sulla Procura della

Repubblica presso il Tribunale di Milano, promosso dal Tribunale di

Roma, quinta sezione penale, con ricorso depositato il 9 novembre

1999 ed iscritto al n. 132 del registro ammissibilità conflitti.

Udito nella camera di consiglio del 23 febbraio 2000 il giudice

relatore Valerio Onida.

Ritenuto che il Tribunale di Roma, quinta sezione penale, con

atto emesso l'8 ottobre 1999 e depositato presso questa Corte il

9 novembre 1999, ha sollevato conflitto di attribuzione fra poteri

dello Stato nei confronti della Camera dei deputati in relazione alla

deliberazione in data 15 dicembre 1998 con la quale l'Assemblea ha

dichiarato che i fatti per i quali è in corso dinanzi al medesimo

Tribunale procedimento penale nei confronti del deputato Tiziana

Parenti - consistenti in dichiarazioni rese dalla parlamentare in

data 4 e 9 novembre 1994, allorché fu sentita dagli ispettori del

Ministero di grazia e giustizia, nell'ambito dell'inchiesta che essi

svolgevano sulla Procura della Repubblica presso il Tribunale di

Milano, Ufficio cui la on. Parenti era addetta nel lasso temporale

oggetto delle indagini - concernono opinioni espresse da un membro

del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi

dell'art. 68, primo comma, della Costituzione;

che, secondo il Tribunale ricorrente, la Camera dei deputati

avrebbe illegittimamente valutato come insindacabili le dichiarazioni

della on. Parenti, posto che il ruolo svolto dalla parlamentare

innanzi all'autorità ispettiva sarebbe stato assimilabile a quello

di "persona informata sui fatti" nell'ambito di un procedimento

giudiziario, rappresentando essa, in qualità di testimone, fatti e

comportamenti riconducibili a se medesima ed ai suoi ex colleghi:

onde le dichiarazioni sarebbero state rese in un contesto del tutto

avulso, sia temporalmente (avendo ad oggetto attività pregresse),

sia sostanzialmente, dall'attività svolta dalla on. Parenti in

qualità di parlamentare;

che, pertanto, il ricorrente solleva conflitto di

attribuzioni "per illegittima interferenza nel procedimento

giudiziario" in corso a carico della on. Parenti.

Considerato che in questa fase la Corte è chiamata, a norma

dell'art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87,

a delibare, senza contraddittorio, se il ricorso sia ammissibile in

quanto esista "la materia di un conflitto la cui risoluzione spetti

alla sua competenza";

che l'atto introduttivo contiene gli elementi essenziali

propri del ricorso per conflitto di attribuzioni fra poteri dello

Stato, ai sensi dell'art. 37 della predetta legge n. 87 del 1953 e

dell'art. 26, primo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale, mentre deve ritenersi irrituale la

trasmissione alla Corte, disposta dal Tribunale, degli atti del

procedimento penale, che devono pertanto essere restituiti al

ricorrente;

che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il

conflitto che l'autorità giudiziaria, chiamata a giudicare della

eventuale responsabilità di un parlamentare in relazione a

dichiarazioni da lui rese, promuova nei confronti della Camera che ha

valutato tali dichiarazioni come opinioni espresse dal parlamentare

nell'esercizio delle sue funzioni, contestandone la riconducibilità

alla previsione dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, verte

su attribuzioni costituzionalmente garantite degli organi della

giurisdizione, che si assumono lese dalla deliberazione

dell'assemblea parlamentare, e insorge fra organi competenti a

dichiarare in via definitiva la volontà del potere cui appartengono

(cfr., da ultimo, ordinanze nn. 81 e 91 del 2000);

che dal ricorso è dato ricavare le ragioni del conflitto e

le norme costituzionali che regolano la materia.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della

legge n. 87 del 1953, il conflitto di attribuzione proposto dal

tribunale di Roma, quinta sezione penale, nei confronti della Camera

dei deputati, con l'atto indicato in epigrafe;

Dispone:

a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione

al ricorrente della presente ordinanza, e provveda a restituire al

medesimo ricorrente tribunale di Roma gli atti del procedimento

penale in corso davanti ad esso;

b) che il ricorso e la presente ordinanza siano notificati, a

cura del ricorrente tribunale di Roma, alla Camera dei deputati, in

persona del suo Presidente entro trenta giorni dalla comunicazione di

cui sub a), per essere successivamente depositati, con la prova

dell'avvenuta notifica, presso la cancelleria della Corte entro il

termine fissato dall'art. 26, terzo comma, delle norme integrative

per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 maggio 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Onida

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 16 maggio 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:140 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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