Corte costituzionale

Ordinanza n. 140/1973

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 16/07/1973 · relatore Angelo de Marco

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 4legge 326/1953

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4 del d.l.

C.P.S. 17 dicembre 1947, n. 1599 (Istituzione della scuola popolare

contro l'analfabetismo), ratificato e modificato dalla legge 16 aprile

1953, n. 326, promosso con ordinanza emessa il 23 novembre 1970 dal

pretore di Nicosia nel procedimento penale a carico di Fussone Cesare,

iscritta al n. 389 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 304 del 1 dicembre 1971.

Udito nella camera di consiglio del 14 giugno 1973 il Giudice

relatore Angelo De Marco.

Ritenuto che il pretore di Nicosia, con ordinanza 23 novembre 1970,

argomentando dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale una

questione di illegittimità, già dichiarata infondata, può essere

riproposta da altro giudice ed in altro processo sotto profili e con

motivazione diversi, ha creduto di poter riproporre la questione già

da lui sollevata nel corso dello stesso giudizio penale con ordinanza

22 gennaio 1969 e dichiarata infondata da questa Corte con sentenza 22

aprile 1970, n. 62;

che non vi è stata Costituzione di parte.

Considerato che lo stesso giudice a quo, nell'ordinanza di rinvio,

dichiara di voler riproporre, nel corso e al fine della definizione

dello stesso giudizio davanti a lui pendente, la medesima questione

già sollevata con l'ordinanza 22 gennaio 1969, da questa Corte

dichiarata infondata con la sentenza n. 62 del 1970;

che in relazione al disposto dell'art. 137, ultimo comma, della

Costituzione ed in omaggio al principio del ne bis in idem, la

riproposta questione risulta manifestamente inammissibile.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente inammissibile la questione proposta con

l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 giugno 1973.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1973:140 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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