Corte costituzionale

Ordinanza n. 14/1978

Questione dichiarata infondata · depositata il 02/02/1978 · relatore Leonetto Amadei

Norme in gioco

applicata al caso

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 1

della legge 14 ottobre 1974, n. 497; degli artt. 1, 2 e 3 del d.l. 10

gennaio 1975, n. 2 (Nuove norme contro la criminalità e disposizione

transitoria della legge), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 6 marzo 1975 dal tribunale di Milano nel

procedimento penale a carico di Visconti Franco ed altri, iscritta al

n. 44 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 72 del 17 marzo 1976;

2) ordinanza emessa il 9 gennaio 1976 dal tribunale di Sondrio, nel

procedimento penale a carico di Betti Franco ed altri, iscritta al n.

91 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 78 del 24 marzo 1976;

3) ordinanza emessa il 4 febbraio 1976 dal tribunale di Modena, nel

procedimento penale a carico di Fondi Girolamo ed altri, iscritta al n.

209 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 112 del 28 aprile 1976.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 21 dicembre 1977 il Giudice

relatore Leonetto Amadei.

Ritenuto che, con le ordinanze in epigrafe, i tribunali di Milano,

Sondrio e Modena hanno sollevato il primo, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 1 della legge 14 ottobre 1974, n. 497 e degli

artt. 1, 2 e 3 del d.l. 10 gennaio 1975, n. 2, in relazione all'art.

25, primo comma, della Cost., e gli altri due la sola questione di

legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge del 1974, sempre in

relazione all'art. 25, primo comma, della Costituzione.

Considerato che questione identica è stata già dichiarata

infondata con sentenza n. 72 del 25 marzo 1976;

che non sono stati addotti né sussistono motivi perché la Corte

debba discostarsi dal proprio orientamento giurisprudenziale.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87

e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità

costituzionale dell'art. 1 della legge 14 ottobre 1974, n. 497 e degli

artt. 1, 2 e 3 del d.l. 10 gennaio 1975, n. 2, proposte, in riferimento

all'art. 25, primo comma, della Costituzione, dai tribunali di Milano,

Sondrio e Modena con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1 febbraio 1978.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

LEONETTO AMADEI - EDOARDO VOLTERRA -

GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO -

ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -

GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1978:14 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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