Corte costituzionale

Ordinanza n. 14/1969

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 10/02/1969 · relatore Francesco Paolo Bonifacio

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 317,

secondo comma, della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, contenente

il "testo delle leggi sui lavori pubblici", promossi con le seguenti

ordinanze:

1) ordinanza emessa il 9 ottobre 1967 dal tribunale di Roma nel

procedimento penale a carico di Tabegna Amedeo, iscritta al n. 53 del

Registro ordinanze 1968 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 127 del 18 maggio 1968;

2) ordinanze emesse il 16 gennaio 1968 dal pretore di Ferrara nei

procedimenti penali rispettivamente a carico di Cimmino Nicola e di

Ferri Faggioli Giuliano, iscritte ai nn. 72 e 73 del Registro ordinanze

1968 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 127 del

18 maggio 1968;

3) ordinanze emesse il 18 gennaio 1968 dal pretore di Milano nei

procedimenti penali rispettivamente a carico di Perrone Nicola, di

Selini Pasqualino e di Vitale Giuseppe, iscritte ai nn. 118, 119 e 120

del Registro ordinanze 1968 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 222 del 31 agosto 1968;

4) ordinanza emessa il 14 giugno 1968 del pretore di Pontremoli nel

procedimento penale a carico di Pavoli Oscar, iscritta al n. 143 del

Registro ordianze 1968 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 235 del 14 settembre 1968;

5) ordinanza emessa il 26 aprile 1968 dal tribunale per i minorenni

di Firenze nel procedimento penale a carico di Vietina Vittorio,

iscritta al n. 178 del Registro ordinanze 1968 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 248 del 28 settembre 1968;

6) ordinanze emesse il 26 giugno 1968 dal pretore di Firenze nei

procedimenti penali rispettivamente a carico di Zerbino Guido e di

Senesi Giuseppina, iscritte ai nn. 193 e 194 del Registro ordinanze

1968 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 261 del

12 ottobre 1968.

Udita nella camera di consiglio del 19 dicembre 1968 la relazione

del Giudice Francesco Paolo Bonifacio.

Ritenuto che tutte le ordinanze di rimessione propongono identiche

questioni di legittimità costituzionale dell'art. 317, secondo comma,

della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F, per violazione del

principio di riserva di legge in materia penale;

che i giudizi possono essere pertanto riuniti e decisi con unico

provvedimento;

che nessuna delle parti si è costituita innanzi a questa Corte;

che i giudizi a quo hanno tutti ad oggetto contravvenzioni previste

dal regolamento di polizia ferroviaria emanato con R.D. 31 ottobre

1873, n. 1687;

che la rilevanza della proposta questione di legittimità

costituzionale poggia sul presupposto che l'eventuale dichiarazione di

illegittimità dell'art. 317 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all.

F, comporterebbe la illegittimità e, quindi, la disapplicazione delle

disposizioni del regolamento innanzi citato, in forza delle quali

vennero elevate le imputazioni;

Considerato che con sentenza n. 73 del 1968 questa Corte, decidendo

un'analoga questione di legittimità costituzionale concernente il

citato art. 317 e sollevata nel corso di giudizi penali nei quali si

doveva fare applicazione di disposizioni contenute nel predetto

regolamento, ne ritenne la inammissibilità per difetto assoluto di

rilevanza;

che nel corso ora in esame valgono le stesse ragioni enunciate

nella predetta sentenza e non sussistono né risultano proposti motivi

che possano indurre ad una diversa decisione;

Visti gli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e l'art. 9, comma secondo, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 317, secondo comma, della legge 20 marzo 1865,

n. 2248, all. F, contenente il "testo delle leggi sui lavori pubblici",

sollevata dalle ordinanze del tribunale di Roma, del pretore di

Ferrara, del pretore di Milano, del pretore di Pontremoli, del

tribunale per i minorenni di Firenze e del pretore di Firenze in

riferimento agli artt. 25, 76 e 77 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 gennaio 1969.

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - GIUSEPPE CHIARELLI

- GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA

BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE.

ECLI:IT:COST:1969:14 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari