Corte costituzionale

Ordinanza n. 14/1961

Questione dichiarata infondata · depositata il 29/03/1961 · relatore Giuseppe Castelli Avolio

Epigrafe

ha deliberato in camera di consiglio la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale del decreto-legge

luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, e del decreto legislativo

luogotenenziale 14 marzo 1945, n. 111, promosso con ordinanza emessa

il 28 maggio 1960 dalla Corte d'appello di Napoli nel procedimento

penale a carico di Ferraiuolo Catello, iscritta al n. 69 del Registro

ordinanze 1960 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 216 del 3 settembre 1960.

Ritenuto che nel procedimento penale pendente dinanzi la Corte

d'appello di Napoli a carico di Ferraiuolo Catello, quale responsabile

del delitto di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale

14 marzo 1945, n. 111, per avere commerciato in elettrodomestici senza

essere munito della prescritta licenza, furono sollevate varie

questioni sulla legittimità costituzionale del detto decreto;

che, con ordinanza 28 maggio 1960, la Corte d'appello ebbe a

rilevare:

1) che il decreto legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con

il quale erano stati attribuiti al Governo poteri legislativi in

considerazione della necessità ed urgenza derivanti dalla guerra, non

contiene alcuna delimitazione o direttiva circa l'ambito della delega,

mentre per principio fondamentale insito nella delegazione legislativa,

vigente anche prima della Costituzione, la delegazione stessa doveva

essere limitata entro confini dai quali il Governo non avrebbe dovuto

esorbitare, onde lo stesso D.L. Lgt. n. 151 del 1944, nonché il

decreto legislativo 14 marzo 1945, n. 111, emanato in virtù del primo,

sarebbero viziati da illegittimità costituzionale e in contrasto con

gli artt. 70 e 77 della Costituzione;

2) che l'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 14 marzo

1945, n. 111, sarebbe altresì in contrasto con l'art. 27 della

Costituzione, perché concernerebbe la vendita immediata della merce

sequestrata e non si concilierebbe, quindi, con la presunzione di

innocenza posta a favore dell'imputato dallo stesso art. 27;

3) che il citato decreto legislativo luogotenenziale n. 111 del

1945 affiderebbe alla competenza del Prefetto il sequestro, in

contrasto con il principio generale, seppure inespresso, della

divisione dei poteri, per cui, invece, la competenza spetta al

magistrato;

4) che l'interessato non avrebbe alcuna tutela giurisdizionale

avverso il provvedimento di vendita della merce sequestrata, per cui

si concreterebbe una violazione dell'art. 113 della Costituzione, che

garantisce la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi

contro gli atti della pubblica Amministrazione;

che l'ordinanza, notificata il 25 giugno 1960 al Presidente del

Consiglio, è stata comunicata ai Presidenti dei due rami del

Parlamento ed è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 3

settembre 1960. Nessuno si è costituito avanti alla Corte

costituzionale, e la causa è stata, quindi, trattata in camera di

consiglio;

Considerato che la prima questione, principale ed assorbente,

perché inficierebbe di illegittimità costituzionale non soltanto il

decreto luogotenenziale n. 111 del 1945, ma, altresì, il precedente

D.L. n. 151 del 1944, col quale, in relazione allo stato eccezionale

della guerra e delle condizioni particolari in cui si era trovato il

Paese, erano stati conferiti al Governo straordinari poteri

legislativi, è manifestamente infondata. Come, infatti, varie volte

questa Corte ha ritenuto, col decreto legge luogotenenziale n. 151 del

1944 non venne conferita al Governo una normale delegazione legislativa

ad emanare norme giuridiche su determinate materie, ma gli fu

attribuito, in vista di quelle circostanze, un generale ed autonomo

potere legislativo, onde è esclusa, al riguardo, l'applicabilità dei

principi costituzionali in materia di ordinaria delegazione legislativa

e i provvedimenti emanati non erano soggetti a convalida o ratifica (v.

sentenze 25 giugno 1957, n. 103, e 23 giugno 1960, n. 46). Né, in

contrasto con tale assunto, la Corte d'appello ha addotto nella sua

ordinanza alcun nuovo motivo, che non fosse già stato esaminato da

questa Corte;

Considerato, sulle altre questioni in via subordinata proposte con

l'ordinanza:

che, per quanto riguarda i punti secondo e terzo, come sopra

riferiti, non risulta che la Corte d'appello si sia proposta la

questione circa la possibilità del proseguimento dell'azione penale

indipendentemente dalla procedura amministrativa di immissione delle

merci sequestrate al consumo, consentita dall'art. 2 del decreto

luogotenenziale 14 marzo 1945, n. 111;

che tale indagine, che attiene alla rilevanza del proposto

incidente di costituzionalità, tanto più si imponeva in quanto non

risulta accertato che le merci sequestrate e trasportate alla

depositeria comunale siano poi state effettivamente immesse al consumo

col procedimento amministrativo accennato;

che, in ordine, infine, al punto quarto, la Corte d'appello dà

per ammesso che mancherebbe ogni tutela giurisdizionale avverso il

provvedimento che dispone la vendita della merce, riscontrando in ciò

la violazione dell'art. 113 della Costituzione, mentre nel decreto

luogotenenziale impugnato non è stabilita remora alcuna al generale

principio del diritto alla tutela giurisdizionale;

che, rispetto a queste altre questioni, è, pertanto, necessario un

nuovo giudizio sulla loro rilevanza da parte della Corte d'appello;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione proposta con

l'ordinanza 28 maggio 1960 della Corte d'appello di Napoli sulla

legittimità del decreto legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151,

e del decreto legislativo luogotenenziale 14 marzo 1945, n. 111, in

riferimento agli artt. 70 e 77 della Costituzione;

rinvia gli atti alla Corte d'appello per un nuovo giudizio sulla

rilevanza delle altre questioni proposte in via subordinata con la

stessa ordinanza.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 marzo 1961.

GIUSEPPE CAPPI - GASPARE AMBROSINI -

MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO

GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO -

ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER -

GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI.

ECLI:IT:COST:1961:14 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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