Corte costituzionale

Ordinanza n. 139/1987

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 16/04/1987 · relatore Antonio Baldassarre

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge approvata il

4 maggio 1983 e riapprovata il 27 luglio 1983 dal Consiglio regionale

dello Abruzzo, avente per oggetto "Modifiche alla legge regionale 7

luglio 1982, n. 39, concernente disposizioni di attuazione dell'art.

51 della legge regionale 3 dicembre 1979, n. 60", promosso con

ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, notificato il 19

agosto 1983, depositato in Cancelleria il 30 agosto 1983 ed iscritto

al n. 36 del registro ricorsi 1983;

Udito nella camera di consiglio del 25 febbraio 1987 il Giudice

relatore Antonio Baldassarre;

Ritenuto che il Presidente del Consiglio dei Ministri ha

sollevato, con il ricorso indicato in epigrafe, questione di

legittimità costituzionale, per contrasto con l'art. 97 Cost., della

legge della Regione Abruzzo approvata il 4 maggio 1983 e riapprovata,

a seguito di rinvio da parte del Governo, il 27 luglio 1983, recante

modifiche alla legge regionale 7 luglio 1982, n. 39, concernente

disposizioni di attuazione dell'art. 51 della Legge regionale 3

dicembre 1979, n. 60, in quanto, posticipando dal 1° novembre 1973 al

31 dicembre 1975 il termine di compimento dell'anzianità minima di

otto anni di servizio richiesta dall'art. 1 della L.R. n. 39 del 1982

per il riconoscimento delle qualifiche terminali nelle carriere di

provenienza, consente al personale che abbia maturato quella

anzianità minima in epoca successiva di conseguire l'inquadramento

nella fascia medio alta dei livelli funzionali, determinando, con

arbitrario ed irrazionale esercizio del potere di organizzazione

degli uffici, una alterazione dell'assetto organizzativo degli uffici

stessi, con pregiudizio di un loro adeguato ed ordinato

funzionamento;

Considerato, tuttavia, che il ricorso, notificato il 19 agosto

1983, è stato depositato nella Cancelleria di questa Corte il 30

agosto 1983, cioè oltre il termine di 10 giorni previsto dall'art.

31, ultimo comma, della Legge 11 marzo 1953, n. 87, per la

impugnativa diretta delle leggi regionali;

che, pertanto, come già è stato ritenuto da questa Corte (v.

ordinanze n. 278 del 1986; n. 240 del 1986; n. 241 del 1985; n. 101

del 1985; n. 100 del 1985;), la questione di legittimità

costituzionale deve essere dichiarata manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità

costituzionale della legge della Regione Abruzzo approvata il 4

maggio 1983 e riapprovata il 27 luglio 1983, sollevata dal Presidente

del Consiglio dei Ministri, con il ricorso indicato in epigrafe, per

contrasto con l'art. 97 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il

10 aprile 1987.

Il Presidente: LA PERGOLA

Il Redattore: BALDASSARRE

Depositata in cancelleria il 16 aprile 1987.

Il cancelliere: MINELLI

ECLI:IT:COST:1987:139 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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