Corte costituzionale

Ordinanza n. 139/1986

Altra decisione · depositata il 18/06/1986 · relatore Giuseppe Ferrari

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 3,

secondo comma, della legge approvata il 21 dicembre 1977 e riapprovata

il 14 giugno 1978 dal Consiglio regionale dell'Abruzzo recante "norme

integrative della legge regionale 8 settembre 1972, n. 18,

sull'esercizio delle funzioni trasferite o delegate alla regione con

d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8, in materia di urbanistica e viabilità,

acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale", promosso con

ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri notificato il 1

luglio 1978, depositato in cancelleria l'11 luglio 1978 ed iscritto al

n. 16 del registro ricorsi 1978.

Visto l'atto di costituzione della regione Abruzzo.

udito nella camera di consiglio del 5 marzo 1986 il Giudice

relatore Giuseppe Ferrari.

Ritenuto che, con ricorso notificato il 1 luglio 1978, il

Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questione di

legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 117 e 128 Cost.,

della legge della regione Abruzzo approvata il 21 dicembre 1977 e

riapprovata il 14 giugno 1978, recante "norme integrative della legge

regionale 8 settembre 1972, n. 18 sull'esercizio delle funzioni

trasferite o delegate alla regione con d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8, in

materia di urbanistica e viabilità, acquedotti e lavori pubblici di

interesse regionale"; che la suddetta legge regionale è stata

impugnata:

a) nella parte in cui (art. 2) stabilisce il preventivo parere

della Giunta regionale - cui attribuisce anche il potere di assegnare

al Sindaco un termine per provvedere e di sostituirsi ad esso in caso

di inerzia - in ordine all'emanazione, da parte del Sindaco, del

provvedimento sanzionatorio di demolizione di opere edilizie

abusivamente realizzate, in contrasto con il principio posto dall'art.

15 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, a sensi del quale è attribuita

ai comuni la competenza esclusiva in materia di provvedimenti

repressivi urbanistici, la cui emanazione è altresì obbligatoria;

b) nella parte altresì in cui (art. 3) individua in soggetti

diversi da quelli indicati dallo stesso art. 15 della legge n. 10 del

1977 i solidalmente obbligati "al pagamento delle sanzioni e delle

spese";

che la regione Abruzzo, costituitasi in giudizio in persona del

Presidente della Giunta regionale, ha preliminarmente eccepito

l'inammissibilità del ricorso in quanto il rinvio al Consiglio

regionale della legge impugnata era stato disposto dal Governo, in

seguito alla prima approvazione, un giorno dopo la scadenza del

termine, ritenuto perentorio, di trenta giorni dalla comunicazione,

fissato dall'art. 127, terzo comma, Cost., in via subordinata instando

per la declaratoria di infondatezza della sollevata questione di

legittimità costituzionale;

considerato che l'eccezione di rito è priva di fondamento, non

essendo il termine posto dall'art. 127, terzo comma, Cost.

funzionalmente collegato al promovimento della questione di

legittimità costituzionale, come invece quello di quindici giorni

dalla comunicazione della legge riapprovata dal Consiglio regionale,

stabilito dal quarto comma dello stesso art. 127 e nella specie

puntualmente rispettato;

che la sopravvenuta legge statale 28 febbraio 1985, n. 47, sul c.d.

"condono edilizio", ha stabilito, all'art. 2, che le disposizioni di

cui alla legge stessa (articoli da 1 a 23) "sostituiscono quelle di cui

all'art. 32, legge 17 agosto 1942, n. 1150 ed agli artt. 15 e 17, legge

28 gennaio 1977, n. 10", disponendo altresì all'art. 1, recante la

rubrica "legge-quadro", che "le regioni emanano norme in materia di

controllo dell'attività urbanistica ed edilizia e di sanzioni

amministrative in conformità ai principi definiti dai capi I, II e III

della presente legge" (primo comma) e che "fino all'emanazione delle

norme regionali si applicano le norme della presente legge" (secondo

comma);

che, in seguito all'entrata in vigore della nuova legge dello

Stato, è cessata la materia del contendere, dovendo ormai aversi

riguardo ai diversi principi fondamentali stabiliti nella materia de

qua, la quale resta tra l'altro disciplinata dalle disposizioni della

stessa legge n. 47 del 1985 fino all'emanazione delle nuove norme

regionali.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla questione

di legittimità costituzionale proposta dal Presidente del Consiglio

dei ministri col ricorso di cui in epigrafe (reg. ric. n. 16 del 1978).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 giugno 1986.

F.to: LIVIO PALADIN - VIRGILIO

ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -

GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO

- RENATO DELL'ANDRO - GABRIELE

PESCATORE - UGO SPAGNOLI - FRANCESCO

PAOLO CASAVOLA.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1986:139 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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