Corte costituzionale

Ordinanza n. 139/1969

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 15/07/1969 · relatore Vezio Crisafulli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 98 della

legge 29 aprile 1967, n. 230, e dell'art. 4, primo comma, della legge 4

febbraio 1967, n. 25, promosso con ordinanza emessa il 24 luglio 1968

dalla Corte dei conti a sezioni riunite nel giudizio di parificazione

del rendiconto generale dello Stato per l'anno 1967, iscritta al n. 180

del Registro ordinanze 1968 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 318 del 14 dicembre 1968.

Udita nella camera di consiglio del 19 giugno 1969 la relazione del

Giudice Vezio Crisafulli.

Ritenuto che, con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte dei

conti a sezioni riunite ha sollevato questione di legittimità

costituzionale degli artt. 98 della legge 29 aprile 1967, n. 230, e 4,

primo comma, della legge 4 febbraio 1967, n. 25, con riferimento

rispettivamente al terzo ed al quarto comma dell'art. 81 della

Costituzione;

Considerato che, con sentenza n. 142 del 18 dicembre 1968, questa

Corte ha ritenuto che i requisiti necessari affinché questioni di

legittimità costituzionale siano rilevanti in un giudizio non

ricorrono quando la Corte dei conti procede alla parificazione del

rendiconto, in quanto essa, in detta sede, non applica né le leggi

sostanziali di spesa riflettentisi nei capitoli del bilancio di

previsione, né la legge di approvazione del bilancio, limitandosi a

ragguagliare i dati del rendiconto, previamente verificati, al bilancio

di previsione;

che non sono stati dedotti né sussistono nuovi motivi che possano

indurre a scostarsi dalla precedente decisione;

Visti l'art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87,

e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente inammissibili le questioni sollevate dalla

Corte dei conti, a sezioni riunite, nel giudizio di parificazione del

rendiconto generale dello Stato e dei conti ad esso allegati per

l'esercizio finanziario 1967, con ordinanza del 24 luglio 1968,

relativamente agli artt. 98 della legge 29 aprile 1967, n. 230, e 4,

primo comma, della legge 4 febbraio 1967, n. 25, con riferimento

rispettivamente al terzo ed al quarto comma dell'art. 81 della

Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1 luglio 1969.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ

- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

ECLI:IT:COST:1969:139 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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