Corte costituzionale

Ordinanza n. 137/1974

Questione dichiarata infondata · depositata il 15/05/1974 · relatore Nicola Reale

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale del decreto legislativo

22 gennaio 1948, n. 66 (Norme per assicurare la libera circolazione

sulle strade ferrate ed ordinarie e la libera navigazione), ratificato

con legge 5 gennaio 1953, n. 32, promosso con ordinanza emessa il 18

aprile 1970 dal tribunale di Lucca nel procedimento penale a carico di

Fruzzetti Rossana ed altri, iscritta al n. 341 del registro ordinanze

1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 304 del

22 novembre 1972.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 21 marzo 1974 il Giudice

relatore Nicola Reale.

Ritenuto che con l'ordinanza in epigrafe il tribunale di Lucca ha

sollevato questione di legittimità costituzionale del decreto

legislativo 22 gennaio 1948, n. 66 (recante norme per assicurare la

libera circolazione sulle strade ferrate ed ordinarie e la libera

navigazione), in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione, in

base all'assunto che esso non sarebbe stato presentato per la ratifica

al Parlamento entro il termine stabilito dall'art. 6 d.lgt. 16 marzo

1946, n. 98;

che nel giudizio in assenza di altre parti è intervenuto in data 9

settembre 1970 il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato

e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la

questione sia dichiarata non fondata;

che della questione è stata disposta la trattazione in camera di

consiglio.

Considerato che con sentenza n. 87 del 21 marzo 1974 questa Corte,

accertato che il decreto legislativo sopra menzionato fu presentato

alle Camere per la ratifica prima della scadenza del termine fissato

dall'art. 6 del d.lgt.16 marzo 1946, n. 98 (e quindi ratificato con

legge 5 gennaio 1953, n. 32), ha già dichiarato non fondata la

questione.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66 (Norme

per assicurare la libera circolazione sulle strade ferrate ed ordinarie

e la libera navigazione), sollevata in riferimento agli artt. 76 e 77

della Costituzione, dal tribunale di Lucca con l'ordinanza in epigrafe

e già dichiarata non fondata con sentenza n. 87 del 21 marzo 1974.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 maggio 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - EDOARDO

VOLTERRA - GUIDO ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1974:137 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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