Corte costituzionale

Ordinanza n. 137/1973

Altra decisione · depositata il 16/07/1973 · relatore Ercole Rocchetti

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale del d.P.R. 18 dicembre

1952, n. 3178 (riforma fondiaria), promosso con ordinanza emessa il 4

maggio 1965 (pervenuta alla Corte il 22 giugno 1971) dal tribunale di

Bologna nel procedimento civile vertente tra Patrignani Enrico ed altri

e l'Ente per la colonizzazione del Delta Padano, iscritta al n. 245 del

registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 233 del 15 settembre 1971.

Visti gli atti di Costituzione di Patrignani Enrico ed altri e

dell'Ente per la colonizzazione del Delta Padano;

udito nell'udienza pubblica del 30 maggio 1973 il Giudice relatore

Ercole Rocchetti;

uditi l'avv. Antonio Sorrentino, per Patrignani ed altri, e il vice

avvocato generale dello Stato Francesco Agrò, per l'Ente Delta Padano.

Ritenuto che con ordinanza emessa il 4 maggio 1965 il tribunale di

Bologna ha sollevato questione di legittimità costituzionale del

decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1952, n. 3178, con

cui era stato disposto il trasferimento in proprietà all'Ente per la

colonizzazione del Delta Padano di terreni di proprietà di Patrignani

Giuseppe fu Leonida, de cuius degli attori, per complessivi ettari

48.42.55, in attuazione della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

che dall'ordinanza risulta che la questione era stata prospettata

dagli attori perché con il decreto impugnato si era provveduto alla

"espropriazione di terreni sterili, in contrasto con le leggi di delega

12 maggio 1950, n. 230, e 21 ottobre 1950, n. 841".

Considerato che anche le particelle classificate come incolti

sterili, se suscettibili di trasformazione fondiaria o utilizzazione a

fini agrari, possono essere espropriate, e che la valutazione a tal

proposito fatta dal legislatore delegato può essere sindacata da

questa Corte ove si riscontrino elementi di assoluta irrazionalità od

arbitrarietà;

che, quindi, è necessario conoscere, mediante opportune indagini

di carattere tecnico, se i terreni sterili espropriati al sig. Giuseppe

Patrignani fu Leonida, fossero suscettibili, anche per la loro

ubicazione nel complesso dei beni espropriati, di trasformazione

fondiaria o, comunque, di utilizzazione agraria;

considerato che nell'ordinanza si è omesso di accertare essenziali

elementi di fatto ai fini della risoluzione della suddetta questione di

legittimità costituzionale;

che per l'acquisizione di tali elementi è necessario rimettere gli

atti al tribunale di Bologna.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina che gli atti siano restituiti al tribunale di Bologna.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 giugno 1973.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1973:137 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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