Corte costituzionale

Ordinanza n. 136/2019

Altra decisione · depositata il 31/05/2019 · relatore Aldo Carosi

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 22, commi 1, 2 e 3, della legge della Regione Piemonte 29 giugno 2018, n. 7 (Disposizioni urgenti in materia di bilancio di previsione finanziario 2018-2020), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso spedito per la notifica il 28 agosto 2018, depositato in cancelleria il 4 settembre 2018, iscritto al n. 58 del registro ricorsi 2018 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell'anno 2018.

Visto l'atto di costituzione della Regione Piemonte;

udito nella camera di consiglio del 17 aprile 2019 il Giudice relatore Aldo Carosi.

Ritenuto che, con ricorso spedito per la notifica il 28 agosto 2018 e depositato il successivo 4 settembre, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso, in riferimento agli artt. 119 e 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione ‒ quest'ultimo in riferimento agli artt. 42, 44 e 45 e ai punti 1 e 5 dell'allegato 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) ‒ questioni di legittimità costituzionale in via principale dell'art. 22, commi 1, 2 e 3, della legge della Regione Piemonte 29 giugno 2018, n. 7 (Disposizioni urgenti in materia di bilancio di previsione finanziario 2018-2020);

che si è costituita la Regione Piemonte, in persona del Presidente pro tempore, chiedendo che le questioni siano dichiarate non fondate;

che, successivamente, con atto depositato in cancelleria in data 31 dicembre 2018, il Presidente del Consiglio dei ministri, su conforme deliberazione del Consiglio dei ministri in data 7 dicembre 2018, ha rinunciato al ricorso, dando atto della sostituzione della norma impugnata ad opera dell'art. 1 della legge della Regione Piemonte 24 ottobre 2018, n. 17, recante: «Modifiche alla legge regionale 29 giugno 2018, n. 7 (Disposizioni urgenti in materia di bilancio di previsione finanziario 2018-2020)»;

che la rinuncia è stata accettata dalla Regione Piemonte con atto depositato in cancelleria il 25 gennaio 2019.

Considerato che, ai sensi dell'art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, la rinuncia al ricorso, seguita da accettazione della controparte costituita, determina l'estinzione del processo (ex plurimis, ordinanze n. 47 del 2019 e n. 51 del 2018).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e gli artt. 9, comma 2, e 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 aprile 2019.

F.to:

Giorgio LATTANZI, Presidente

Aldo CAROSI, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 31 maggio 2019.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

ECLI:IT:COST:2019:136 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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