Corte costituzionale

Ordinanza n. 136/1979

Altra decisione · depositata il 21/11/1979 · relatore Livio Paladin

Norme in gioco

citata

  • art. 1d.P.R. 191/1979
  • art. 6d.l. 946/1977

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sulla domanda di sospensione dell'esecuzione del d.P.R. 1 giugno

1979, n. 191, recante: "Disciplina del rapporto di lavoro del personale

degli enti locali", che ha determinato il conflitto di attribuzione

sollevato, per la Regione Trentino-Alto Adige, dal Presidente della

Giunta regionale, con ricorso notificato il 18 luglio 1979, depositato

il 27 successivo ed iscritto al n. 22 del registro conflitti 1979.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio dell'11 ottobre 1979 il Giudice

relatore Livio Paladin;

uditi gli avvocati Marco Vitucci per la Regione Trentino-Alto

Adige, e il sostituto avvocato generale dello Stato Giuseppe Angelini

Rota per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che la Regione Trentino-Alto Adige, con il ricorso

indicato in epigrafe, ha sollevato conflitto di attribuzione nei

confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, impugnando l'art.

1 dell'accordo nazionale approvato con il d.P.R. 1 giugno 1979, n. 191,

nella parte in cui estende al personale dipendente dai Comuni del

Trentino-Alto Adige "la disciplina del rapporto di lavoro del personale

degli enti locali"; che il ricorso lamenta l'invasione della competenza

spettante alla Regione in tema di "ordinamento dei comuni" nonché di

"ordinamento del personale dei comuni" stessi, in base agli artt. 5, n.

1, e 65 del relativo Statuto speciale: competenza già esercitata da

parte regionale, mediante la legge regionale 11 dicembre 1975, n. 11;

che la Regione richiede, pertanto, il parziale annullamento dell'atto

impugnato, previa - ove occorra - la corrispondente dichiarazione

dell'illegittimità costituzionale dell'art. 6 del d.l. 29 dicembre

1977, n. 946, come modificato dalla legge di conversione 27 febbraio

1978, n. 43;

che la ricorrente richiede altresì la sospensione dell'esecuzione

del predetto decreto Presidenziale, adducendo l'esigenza di evitare

che, "in pendenza di ricorso", vengano a determinarsi "situazioni

amministrative, finanziarie e contabili, contrastanti con il pubblico

interesse";

che la difesa della Regione, udita nella camera di consiglio

dell'11 ottobre 1979, ha fatto inoltre notare che il personale dei

Comuni del Trentino-Alto Adige (specialmente in provincia di Bolzano)

potrebbe subire decurtazioni degli attuali trattamenti economici, dato

il divieto di corrispondere retribuzioni superiori a quelle previste

dai relativi accordi nazionali, stabilito dall'art. 6 del d.l. n. 946

del 1977, come modificato dalla legge di conversione n. 43 del 1978.

Considerato che la generica prospettazione di "situazioni

amministrative, finanziarie e contabili, contrastanti con il pubblico

interesse", quale è contenuta nel ricorso indicato in epigrafe, non

concreta quelle "gravi ragioni" dalle quali l'art. 40 della legge n. 87

del 1953 fa dipendere la sospensione dell'esecuzione dell'atto che

abbia dato luogo ad un conflitto di attribuzione fra Stato e Regione;

e che la sospensione stessa non si giustifica nemmeno in vista

delle eventuali decurtazioni dei trattamenti retributivi in atto presso

i Comuni del Trentino-Alto Adige, nella modesta misura ipotizzata dalla

difesa della Regione, dal momento che non sussiste - come questa Corte

ha precisato nell'ordinanza n. 35 del 1979 - "il necessario requisito

della obiettiva impossibilità della restituzione in pristino".

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata ogni pronuncia sull'ammissibilità e sul merito del

ricorso indicato in epigrafe, respinge la istanza presentata dalla

Regione ricorrente per la sospensione dell'esecuzione dell'art. 1

dell'accordo nazionale approvato con il d.P.R. 1 giugno 1979, n. 191,

nella parte in cui estende al personale dipendente dai Comuni del

Trentino-Alto Adige "la disciplina del rapporto di lavoro del personale

degli enti locali".

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 novembre 1979.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRTDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - ANTONINO DE STEFANO -

LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1979:136 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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