Corte costituzionale

Ordinanza n. 134/1990

Questione dichiarata infondata · depositata il 16/03/1990 · relatore Giuseppe Borzellino

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 60, del d.P.R.

26 ottobre 1972, n. 634 (Disciplina dell'imposta di registro),

promosso con ordinanza emessa il 26 giugno 1987 dal Tribunale di

Catania nel procedimento civile vertente tra Sciuto Agatino ed altra,

e Nicotra Alfio ed altri, iscritta al n. 524 del registro ordinanze

1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46,

prima serie speciale, dell'anno 1989;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 21 febbraio 1990 il Giudice

relatore Giuseppe Borzellino;

Ritenuto che nel corso del procedimento civile promosso da Sciuto

Agatino contro Nicotra Alfio ed altri avente ad oggetto la condanna

dei convenuti al rimborso delle spese di registrazione di una

scrittura privata datata 24 gennaio 1976, alla cui stregua dette

spese dovevano gravare sulla parte inadempiente, il Tribunale di

Catania ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la

questione di legittimità costituzionale dell'art. 60 del d.P.R. 26

ottobre 1972, n. 634 (Disciplina dell'imposta di registro)

limitatamente all'inciso "anche tra le parti";

che ad avviso del giudice a quo detto articolo sarebbe lesivo

dell'art. 76 Cost., in quanto, disponendo che i patti contrari alle

disposizioni del d.P.R. n. 634 sono nulli "anche tra le parti",

incide, limitandola, sull'autonomia privata dei contraenti ed invade

un campo in ordine al quale il legislatore tributario non avrebbe

avuto i necessari poteri;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, per

il tramite dell'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la

questione venga dichiarata infondata;

Considerato che la norma impugnata, nello stabilire la nullità

anche tra le parti di patti contrari alle disposizioni dello stesso

decreto, indubbiamente costituisce un rafforzamento degli obblighi di

registrazione gravanti su entrambi i contraenti, al fine evidente di

"assicurare la prevenzione e repressione dell'evasione", così come

appunto previsto dalla legge di delega (art. 10 della legge 9 ottobre

1971, n. 825), cfr. ordinanza n. 50 del 1988;

che pertanto, non rinvenendosi alcun eccesso di delega la

questione va dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 60 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634

(Disciplina dell'imposta di registro), in riferimento all'art. 76

della Costituzione, sollevata dal Tribunale di Catania con

l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 7 marzo 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 16 marzo 1990.

Il direttore di cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1990:134 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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