Corte costituzionale

Ordinanza n. 134/1981

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 10/07/1981 · relatore Leopoldo Elia

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 35d.P.R. 411/1976
  • art. 43d.P.R. 411/1976

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 35 e

43 del d.P.R. 26 maggio 1976, n. 411, recante "Disciplina del rapporto

di lavoro del personale degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo

1975, n. 70", promossi con cinque ordinanze emesse il 20 dicembre 1978

dal TAR del Lazio, sezione II, iscritte ai nn. 976, 977, 978, 979 e 980

del registro ordinanze 1979 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 57 del 27 febbraio 1980.

Visto l'atto di costituzione di Confalone Sante, nonché l'atto di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri,

udito nella camera di consiglio del 14 maggio 1981 il giudice

relatore Leopoldo Elia.

Ritenuto che il TAR del Lazio ha sollevato questione di

costituzionalità degli artt. 35 e 43 del d.P.R. 26 maggio 1976, n.

411, per contrasto con i principi e criteri direttivi fissati dalla

legge delega 20 marzo 1975, n. 70 e, dunque, con l'art. 76 della

Costituzione, essendo stati inquadrati nella qualifica di

"collaboratori", al pari degli impiegati qualificati in precedenza come

"consiglieri", i direttori di sede provinciale dell'INADEL, con

disconoscimento del principio che esige una corrispondenza tra funzioni

e qualifiche (fissato dal d.P.R. 30 giugno 1972, n. 748 e recepito

dalla legge di delega) e del principio di salvaguardia dei diritti

acquisiti (fissato dall'art. 31 della legge di delega)

Considerato che i giudizi debbono essere riuniti in quanto

prospettano identiche questioni;

che questa Corte con sentenza n. 21 del 22 febbraio 1980 ha

dichiarato inammissibile la questione di costituzionalità relativa

all'art. 44 del medesimo d.P.R. 26 maggio 1976, n. 411, negando si

possa qualificare tale atto come avente forza di legge, ai sensi

dell'art. 134 della Costituzione;

che nell'ordinanza di rimessione non vengono prospettati sul punto

argomenti nuovi tali da indurre a modificare la precedente decisione.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità

costituzionale degli artt. 35 e 43 del d.P.R. 26 maggio 1976, n. 411,

sollevata dal TAR del Lazio, sezione , con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 giugno 1981.

F.to: GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO

VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -

GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

GIUSEPPE FERRARI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1981:134 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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